“Costituisce ormai principio acquisito che la nuova disciplina della società a responsabilità limitata ha attuato una privatizzazione del controllo sull’operato dell’organo amministrativo, sicché deve ritenersi sussistente il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell’ente rispetto alle condotte degli amministratori” (estratto della pronuncia in commento, Trib. Milano, ordinanza cautelare 28.10.2017).
È quanto sostenuto dal Tribunale di Milano in accoglimento dell’istanza cautelare presentata da un socio, non amministratore, di S.r.l.
I giudici milanesi hanno infatti riconosciuto in capo al socio il diritto a consultare ed estrarre copia dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa all’amministrazione sociale.
La decisione del Tribunale è degna di nota in quanto si inserisce nel solco dell’orientamento maggioritario di dottrina e giurisprudenza che ritengono l’esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo del socio di richiedere e ricevere non solo ogni più opportuna informazione in merito all’andamento sociale da parte degli amministratori, ma altresì di ottenere tutta la documentazione amministrativo/contabile/finanziaria della società, e di poterne estrarre copia, così da permettere a propri consulenti di fiducia di effettuare le opportune verifiche.
Il principio di diritto è espresso all’art. 2476 III comma c.c. secondo cui “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”. La ratio della legge è quindi volta a consentire al socio il controllo sull’andamento gestorio, al fine di tutelare i propri interessi nonché quelli sociali rispetto all’operato dell’organo amministrativo; oltre a consentire al socio un migliore e quanto mai consapevole esercizio dei propri diritti.
Nonostante la norma sembri formulata in modo chiaro, il diritto del socio di S.r.l. di accedere alla documentazione sociale rappresenta un tema ampiamente dibattuto in dottrina e giurisprudenza.
In tale contesto il Tribunale di Milano ha sposato l’interpretazione più estensiva della norma, non solo riconoscendo l’esistenza del suddetto diritto in capo al socio non amministratore, ma individuando nello specifico i documenti, diversi dai libri sociali, a cui lo stesso deve avere accesso qualora ne faccia richiesta: libro giornale, libri verbali assembleari, situazione contabile della società, estratti conto bancari, maestrini servizi, contratti, dichiarazioni fiscali, nonché le risultanze cassetto fiscale e previdenziale rappresentano, secondo i giudici meneghini, quei “documenti sociali” cui fa riferimento l’art. 2476 III comma c.c.
Allo stesso modo, sulla scia dell’interpretazione estensiva, il Tribunale ha inteso il termine “consultare”, utilizzato dal legislatore, come vero e proprio diritto ad estrarre copia di tutta la documentazione.
Alla luce di quanto sopra, l’opportunità di agire in via cautelare per il riconoscimento del diritto del socio rappresenta senz’altro un valido strumento di tutela, che tuttavia, in ragione della sua peculiarità necessita di un’attenta valutazione in termini di convenienza ed esistenza dei presupposti di legge per l’instaurazione del procedimento cautelare.
(A cura dell’Avv. Elisabetta Sgattoni – elisabetta.sgattoni@studiozunarelli.com)