Il Tribunale di Viterbo, in accoglimento delle difese proposte dallo Studio in favore di una nota impresa di spedizioni, ha respinto il reclamo proposto da una controparte avverso l’ordinanza emessa all’esito del precedente giudizio cautelare.

In buona sostanza, nel primo giudizio, il ricorrente agiva in via cautelare, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., contro l’impresa di spedizioni al fine di ottenere da questa la consegna della polizza di carico riferita alla merce spedita. Il giudice, all’esito del primo giudizio, rilevava la carenza di legittimazione passiva dell’impresa di spedizioni e respingeva il ricorso. Il ricorrente, ritenendo l’ordinanza illegittima ed erronea, impugnava il provvedimento. Si costituiva anche nel giudizio di reclamo l’impresa di spedizioni, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dello stesso a fronte dell’insussistenza del requisito cautelare rappresentato dal periculum in mora. Ed infatti, nelle more dell’instaurazione del giudizio, la nave su cui viaggiavano le merci oggetto di reclamo era ormai giunta a destinazione e le stesse erano state sdoganate e consegnate al destinatario; di conseguenza, nel caso di specie, non sussisteva più alcun “pregiudizio grave ed imminente” per il ricorrente, tale da legittimare la concessione del provvedimento richiesto.

Per tali ragioni, il Collegio, sposando il principio secondo cui “il reclamo non è un mero controllo di legittimità del provvedimento ma è una sorta di rinnovazione del giudizio di primo grado”, ha rigettato la domanda avversaria per mancanza del suddetto presupposto cautelare, rilevando che, anche se concesso, il provvedimento non era suscettibile di avere alcun effetto per il ricorrente.

(A cura del Dott. Federico Tassinarifederico.tassinari@studiozunarelli.com)

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