Il Tribunale di Udine, in accoglimento delle istanze proposte dallo Studio nell’interesse della propria cliente, ha concesso la provvisoria esecuzione a un decreto ingiuntivo opposto, avente ad oggetto l’intimazione di pagamento per noli, nonostante l’avversaria eccezione di compensazione per un credito derivante da mancata restituzione di bancali (palletts). Nella fattispecie concreta una società di trasporti aveva ottenuto un decreto ingiuntivo volto al pagamento del corrispettivo per l’esecuzione di una serie di trasporti. A tale decreto la debitrice ingiunta aveva proposto opposizione, chiedendo che il credito venisse estinto per compensazione dal momento che il trasportatore le era debitore per mancata restituzione di bancali (pallets) forniti dalla debitrice stessa. Il Tribunale adito ha ritenuto tuttavia sussistenti i requisiti per concedere, nelle more del giudizio, la provvisoria esecutività del decreto, ritenendo prima facie infondata l’eccezione di compensazione avversaria. In modo particolare il Giudice ha, da un lato, aderito all’impostazione del vettore, secondo cui non vi è alcun obbligo, in mancanza di accordo, di restituzione degli imballaggi e, dall’altro lato, ha altresì ritenuto non essere possibile la compensazione tra un credito certo ed esigibile, quale quello per noli, con un credito in ogni caso non certo e liquido, quale quello derivante dalla mancata restituzione dei bancali. Di tale ultimo supposto credito, infatti, la debitrice opponente non aveva fornita alcuna prova, né dell’accordo a rigore del quale il vettore si sarebbe obbligato alla restituzione (non potendosi considerare prova la stampa delle movimentazioni dei bancali, unilateralmente predisposta dalla debitrice), né del numero di bancali da restituire e del loro valore.

(A cura dell’ Avv. Federica Fantuzzifederica.fantuzzi@studiozunarelli.com)

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