La Corte di Cassazione ha pronunciato due recentissime ed importanti decisioni gemelle in materia di giurisdizione sull’affidamento di servizi aeroportuali, per converso chiarendo le ipotesi in cui è necessario che le società di gestione aeroportuale applichino le regole dell’evidenza pubblica per l’assegnazione di porzioni di sedime aeroportuale ad operatori commerciali.
A fini divulgativi, la vicenda può essere riassunta in questi termini: una società operante il servizio di avvolgimento bagagli con pellicola protettiva impugnava gli atti con cui la società Aeroporti di Roma aveva affidato alcuni spazi aeroportuali in subconcessione ad un’altra società che svolgeva il medesimo servizio, senza lo svolgimento di alcuna procedura comparativa o ad evidenza pubblica.
Il TAR accoglieva il ricorso e la decisione veniva confermata anche in appello dal Consiglio di Stato.
Quest’ultima sentenza veniva però impugnata in Cassazione sulla scorta di un lamentato difetto di giurisdizione, in quanto i soccombenti ritenevano che in realtà, nel caso di specie, l’affidamento degli spazi dovesse ricadere nell’ambito dei rapporti di diritto privato, non sindacabili dal Giudice amministrativo nemmeno in via di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. B o E, Cod. Proc. Amm., ma, semmai, dal Giudice ordinario (civile).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7663 del 18 aprile 2016 (e con la n. 8058 del 21 aprile successivo), ha accolto questa tesi. In particolare la Corte ha ritenuto che il servizio in questione, ossia quello di avvolgimento bagagli, si configura come servizio del tutto eventuale, che viene richiesto e remunerato autonomamente dal cliente e non tramite una quota del prezzo del trasporto, come invece avviene con i servizi c.d. di handling o assistenza a terra di cui al D.Lgs. 18/1999: esso dunque non ricade in un rapporto di strumentalità necessaria con le operazioni di volo o di handling, che, a seguire il ragionamento della Corte, ove esistente condurrebbe alla dovuta applicazione di principi di evidenza pubblica per il suo affidamento ed alla giurisdizione del Giudice amministrativo sugli atti di tale affidamento.
Non sussistendo il requisito appena indicato, dunque, secondo la Suprema Corte, l’avvolgimento bagagli con pellicola protettiva rientra tra i servizi commerciali il cui affidamento non soggiace alle regole dell’evidenza pubblica, ricadendo nella contrattazione di diritto privato tra la società di gestione dell’aeroporto e l’imprenditore interessato per la subconcessione di aree aeroportuali.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi e rimesso le parti davanti al Giudice civile per l’eventuale prosecuzione del giudizio.
(a cura dell’Avv. Andrea Giardini – andrea.giardini@studiozunarelli.com)