Lo Studio ha recentemente assistito un proprio Cliente in un una controversia relativa ad un avviso di pagamento a titolo di Imposta Comunale sulla Pubblicità (“ICP”) ai sensi D. Lgs. n. 507/1993, notificato dal concessionario del Comune territorialmente competente. In particolare, con riguardo alla disciplina prevista dal D. Lgs. n. 507/1993 in relazione alla pubblicità effettuata mediante utilizzo di veicoli, l’art. 13 di tale norma prevede l’esenzione dall’imposta in relazione alla superficie occupata dal marchio e dai dati sociali dell’impresa che esegue il trasporto; quanto sopra:

  • con alcune precise e stringenti limitazioni, per le imprese di produzione di beni e servizi che effettuano – come attività meramente strumentale – il trasporto in conto proprio dei beni prodotti (comma 4);
  • senza limitazioni connesse alla superficie occupata da tali indicazioni, per le imprese che esercitano l’autotrasporto per conto terzi e con riguardo ai veicoli utilizzati ai fini di tale attività (comma 4-bis).

Nel caso in questione, il Cliente destinatario del suddetto avviso di pagamento era rappresentato da una società operante nel settore dell’autotrasporto di merci in conto terzi che, in quanto tale, riteneva di poter legittimamente beneficiare dell’esenzione totale dall’imposta di cui citato art. 4-bis.

Nonostante tali – già comunicate e ribadite – circostanze, il concessionario competente provvedeva all’emissione di un avviso di pagamento a titolo di ICP nei confronti del Cliente, senza tenere in alcuna considerazione la suddetta deroga espressamente prevista dalla legge.

La ragione principale posta alla base dell’emissione del suddetto avviso di pagamento, risiedeva nel fatto che, nel caso di specie, l’impresa titolare del diritto di proprietà dei mezzi di trasporto era costituita da un soggetto giuridicamente distinto rispetto all’impresa che concretamente esercitava l’attività di autotrasporto ed il cui logo ed i cui dati sociali erano riportati sui veicoli impiegati a tal fine. In altre parole, i mezzi erano di proprietà dell’impresa Alfa, mentre sugli stessi venivano riportati i dati sociali ed il logo dell’impresa Beta.

Nonostante la sussistenza di un documentato rapporto di controllo societario tra l’impresa Alfa e l’impresa Beta, il concessionario intimava il pagamento dell’ICP asseritamente dovuta, facendo leva su una interpretazione estremamente restrittiva dell’esenzione accordata dal suddetto comma 4-bis. In particolare, secondo l’impostazione inizialmente seguita dal concessionario, l’applicabilità della suddetta esenzione avrebbe dovuto essere circoscritta ai soli casi in cui vi fosse corrispondenza tra la proprietà dei mezzi (impresa Alfa) ed il marchio ed i dati sociali riportati sugli stessi (impresa Beta).

Tale impostazione veniva contestata dal Cliente con l’assistenza dello Studio, in particolare sottolineando come la ratio sottesa all’esenzione prevista in favore delle imprese vettoriali risultasse incompatibile con una interpretazione meramente letterale della norma e come non fossero ravvisabili ragioni sistematiche a supporto di tale lettura ingiustificatamente restrittiva. A sostegno di tali argomentazioni, tra l’altro, veniva sottolineato come il provvedimento con il quale il citato comma 4-bis è stato introdotto nell’ordinamento fosse rappresentato da una previsione normativa (L. 27 febbraio 2002 n. 16) avente ad oggetto una serie di agevolazioni fiscali a favore degli autotrasportatori. Inoltre, veniva richiamato l’orientamento giurisprudenziale in forza del quale, ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui al suddetto comma 4-bis, deve ritenersi sufficiente che:

  1. a) i veicoli siano di proprietà e/o nella disponibilità di un’impresa di autotrasporto;
  2. b) che gli stessi siano realmente impiegati nell’attività di autotrasporto; e
  3. c) che l’esposizione del logo e dei dati sociali sia riferibile ad un’impresa di autotrasporto in conto terzi e quindi non caratterizzata dalla finalità di promuovere la domanda di beni e servizi prodotti da terzi.

All’approssimarsi del termine per l’impugnazione del suddetto provvedimento avanti la competente CTP, il concessionario provvedeva all’annullamento in autotutela dell’avviso di pagamento, accogliendo pienamente le argomentazioni sostenute nell’interesse del Cliente.

Alla luce di quanto sopra, sembrerebbe potersi desumere che, ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui al suddetto comma art. 4-bis, sia legittimamente consentito privilegiare una lettura sostanzialistica, che tenga nella dovuta considerazione la necessità di garantire l’effettiva applicazione dell’agevolazione prevista dalle legge in favore delle imprese di autotrasporto.

A cura dell’Avv. Stefano Campogrande (stefano.campogrande@studiozunarelli.com)

 

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