L’istituzione ed entrata in operatività, quest’ultima avvenuta il 15 gennaio 2014, di un’Autorità nazionale competente per il settore trasportistico (Autorità di Regolazione dei Trasporti – A.R.T.), completamente indipendente ed autonoma dal circuito politico, e munita di una serie di numerose prerogative, costituisce senz’altro un elemento di notevole impatto.
Mediante una formulazione legislativa di ampio respiro, si è previsto che l’A.R.T. sia competente “nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture” (art. 37, comma 2, d.l. n. 201/2011). Il legislatore ha poi declinato le competenze dell’Autorità tanto in termini generali (art. 37, comma 2, lett. dalla a) alla f)) quanto con specifico riferimento ai settori espressamente individuati dalla normativa di riferimento, costituiti dai settori autostradale (art. 37, comma 2, lett. g)), aeroportuale (art. 37, comma 2, lett. h)), ferroviario (art. 37, comma 2, lett. i)), nonché al servizio taxi (art. 37, comma 2, lett. m)).
Le competenze regolatorie dell’Autorità si appalesano di estrema eterogeneità, in quanto si tratta di funzioni amministrative di ampio respiro, tutte accumunate, tuttavia, dalla finalità generale consistente nella promozione del livello di concorrenza esistente.
Nonostante, a tutt’oggi, l’A.R.T. non abbia ancora provveduto ad esercitare tutte le prerogative assegnatele dalla legge, è possibile (a titolo meramente esemplificativo) sottolineare l’avvenuta emanazione delle seguenti significative delibere, cui si devono aggiungere pareri, consultazioni, atti di segnalazione al Governo e al Parlamento, e la relazione annuale sull’attività svolta (tutti pubblicati sul sito internet www.autorita-trasporti.it):
– Delibera n. 70/2014, contenente misure regolatorie dell’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie;
– Delibera n. 76/2014, avente ad oggetto informazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2015;
– Delibera n. 7/2014, di avvio dell’indagine conoscitiva accesso alle infrastrutture;
– Delibera n. 6/2014, di avvio dell’indagine conoscitiva servizi trasporto passeggeri;
– Delibera n. 49/2015, contenente misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici;
– Delibera n. 64 2014, di approvazione modelli di regolazione dei diritti aeroportuali;
– Delibera n. 26/2015, di avvio della consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione recante misure per la redazione dei bandi TPL;
– Delibera n. 32/2015, di avvio del procedimento per la definizione degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali;
– Delibera n. 54/2015, recante avvio del procedimento per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico.
Non si dimentichi, poi, come a garanzia dell’effettività delle determinazioni assunte dall’Autorità, nell’ottica di garantire che i soggetti regolati rispettino le decisioni emanate dal regolatore, il d.l. n. 201/2011 preveda una serie di disposizioni tese ad attribuire all’Autorità una serie numerosa di poteri di natura istruttoria (poteri di indagine, richieste di documenti e di informazioni, accesso ai locali, verifiche/ispezioni di documenti contabili etc..) e sanzionatoria (consistenti nella irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie calcolate in percentuali, queste ultime commisurate al fatturato dell’impresa regolata). Anche tale ultimo profilo è suscettibile di innovare profondamente il quadro regolatorio fino a questo momento esistente.
Da ultimo, appare opportuno segnalare come la istituzione di un’Autorità competente per il settore del Diritto dei trasporti non appaia scevra dal determinare taluni profili di criticità con riferimento al quadro regolatorio esistente, specialmente in termini di possibili “sovrapposizioni” e/o “duplicazioni” di competenze con le altre Autorità amministrative preesistenti, a vario titolo coinvolte nell’attività di regolazione dei diversi profili interessanti la materia in esame. Tra queste merita senza dubbio di essere segnalato il possibile “attrito” con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le cui pronunce sono frequentemente interessanti i profili di tutela della concorrenza anche con specifico riferimento al settore trasportistico.
Sotto tale ultimo profilo, una possibile “ricomposizione” dei conflitti di competenze cui si accennava poc’anzi potrebbe essere individuata alla luce dei contenuti del recente Protocollo di Intesa concluso il 6 giugno 2014 tra l’A.R.T. e l’AGCM, ove, in estrema sintesi, la prima viene individuata come “l’autorità che regola “ex ante” i diversi settori dei trasporti”, laddove l’Antitrust è chiamata a vigilare ““ex post” sul rispetto delle norme per il corretto funzionamento del mercato” (cfr. Comunicato stampa n. 44 del 31 ottobre 2014, pubblicato sul sito internet www.agcm.it).
(a cura dell’Ufficio di Bologna – 051 2750020)