Un’impresa italiana che, come accennato già nelle precedenti newsletter, intenda avviare la commercializzazione dei propri prodotti nel mercato emiratino, può considerare inizialmente di avvalersi di figure di intermediari molto frequenti nella prassi internazionale, quali agenti, distributori, franchisee.
In via generale, la disciplina relativa al rapporto di agenzia è contenuta nella Federal Law No. 18/1981 (Commercial Agency Law), così come modificata dalla legge federale 14/1998, dalla legge federale 18/1981 e dalla legge federale 2/2010. La normativa fa riferimento ad un concetto ampio di Agenzia Commerciale che trova applicazione sia al rapporto di agenzia, sia ai rapporti di distribuzione e di franchising. L’art. 1 della Commercial Agency Law recita: “The Trade Agency: means representation of the principal by an agent for the purpose of distribution, selling, display or rendering of a commodity or service in the State, against a commission or profit”.
La normativa nazionale prevede una disciplina sostanzialmente favorevole per l’agente attribuendo a quest’ultimo molteplici tutele. Sono, infatti, abilitati ad esercitare attività di Agenzia Commerciale in senso lato esclusivamente persone fisiche con cittadinanza emiratina o società con capitale detenuto interamente da soggetti con cittadinanza locale.
Il contratto di agenzia deve essere innanzitutto registrato presso il DED (Departement of Economic Development). La registrazione del contratto è elemento essenziale ai fini della validità dello stesso.
Va sottolineato come l’art. 3 della Commercial Agency Law, a tal proposito, recita “Any trade agency not registered in the above register shall not be considered, nor legal cases therefor shall be heard”, prevedendo, pertanto, espressamente che un contratto di Agenzia Commerciale che non sia registrato presso il Ministero sia nullo, cosicché nessuna pretesa potrà essere avanzata da alcuna delle parti.
Successivamente, l’agente provvederà a richiedere la registrazione dell’accordo presso il Ministero dell’Economia e del Commercio in un apposito registro. Il Ministero, una volta accolta la richiesta, emetterà un certificato di iscrizione dell’agente, richiedendo la pubblicazione dei dati sulla Gazzetta Ufficiale. L’Agente Commerciale, o un suo rappresentante, dovranno informare il DED di qualsiasi eventuale modifica contrattuale entro 60 giorni. Tali variazioni saranno pubblicate, a loro volta, sulla Gazzetta Ufficiale e il Ministero informerà di ciò le competenti Autorità, entro i 30 giorni successivi.
Ricordiamo che la Commercial Agency Law prevede la possibilità di stipulare contratti di Agenzia Commerciale sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. All’eventuale recesso o alla risoluzione consegue la cancellazione del contratto dal Registro degli Agenti Commerciali.
Da ultimo, ciascuna controversia relativa ai contratti di Agenzia Commerciale registrati è inderogabilmente sottoposta, in prima istanza, al Committee for the Settlement of Disputes of Commercial Agencies, Comitato interno al Ministero dell’Economia e del Commercio, e solo in caso di giudizio di secondo grado, sarà possibile adire alla giurisdizione ordinaria.
(A cura dell’Ufficio di Bologna – Dott.ssa Linda Tontodonati – 051 2750020)