Come si è potuto appurare dalle recenti cronache, il tema del distacco di autisti in ambito comunitario continua a suscitare accese polemiche e a sollevare i timori e le proteste di quegli operatori del settore che si trovano esposti alle conseguenze derivanti dalla violazione e dalla applicazione elusiva della normativa che disciplina tale istituto.

A fronte della indubbia rilevanza del tema, soprattutto a seguito dell’allargamento ad Est dei confini dell’UE, appare necessario superare le (pur comprensibili ed in parte inevitabili) semplificazioni giornalistiche, per cercare di comprendere nel dettaglio a quali condizioni possa considerarsi legittimo il ricorso alle prestazioni di autisti distaccati.

A questo riguardo, in base alla Direttiva n. 96/71/CE, è possibile ricorrere al distacco ai fini dell’esecuzione di servizi di autotrasporto in Italia principalmente nelle seguenti ipotesi:

  • distacco da parte di un’impresa stabilita in un diverso Stato membro presso una società appartenente al medesimo gruppo ed operante in Italia;
  • distacco da parte di un’impresa di lavoro temporaneo (c.d. “agenzia”) stabilita in un diverso Stato membro presso un’impresa utilizzatrice operante in Italia (in questi casi, si parla di “distacco-somministrazione”).

Tra i requisiti di legittimità del distacco, vi sono:

  • la temporaneità, dovendo il lavoratore distaccato svolgere stabilmente la propria attività nello Stato membro di provenienza ed essendo il distacco legittimo solo per un periodo di tempo limitato; e
  • la sussistenza di un effettivo rapporto contrattuale di lavoro dipendente tra il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante.

La parziale indeterminatezza dei requisiti previsti dalla Direttiva 96/71/CE, entrata in vigore quando gli Stati membri dell’UE erano 15 in luogo degli attuali 28, ha contribuito ad agevolare la diffusione di prassi attraverso le quali il distacco viene impropriamente utilizzato quale strumento di dumping sociale, al solo fine di poter beneficiare del minor costo delle prestazioni degli autisti provenienti dai paesi dell’Est, soprattutto sotto il profilo contributivo.

Proprio al fine di tentare di arginare la diffusione di tali violazioni ed elusioni della disciplina del distacco, è stata emanata la Direttiva 2014/67/UE, la quale individua una articolata serie di criteri che le competenti autorità degli Stati membri devono considerare al fine di verificare la legittimità o meno delle ipotesi di distacco, con eventuale applicazione delle misure sanzionatorie previste per i casi di violazioni della relativa disciplina.

Con la Direttiva 2014/67/UE, inoltre, sono state introdotte una serie di disposizioni finalizzate a prevenire l’abuso della disciplina in materia di distacco, essendo peraltro previsto che gli Stati membri dovranno adottare, entro il 18 giugno 2016, i provvedimenti normativi necessari al fine di  conformarsi ai contenuti della Direttiva.

Occorrerà, quindi, attendere l’implementazione delle misure delineate dalla Direttiva, al fine di verificare se le stessa potrà effettivamente condurre a creare le condizioni per la riduzione dei casi di violazione ed elusione della disciplina in materia di distacco.

A cura dell’Avv. Stefano Campogrande (stefano.campogrande@studiozunarelli.com)

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