Con sentenza del febbraio 2015 la Cassazione ha accolto le difese svolte dallo Studio, nell’interesse di una casa di spedizioni, in merito ai criteri da adottare per la quantificazione del risarcimento del danno nel caso di mancata riconsegna delle merci. Con la sentenza in commento, che ha posto fine a un contenzioso iniziato nel 1998, la Suprema corte ha confermato che il valore delle merci deve essere individuato sulla scorta della fattura di accompagnamento delle stesse emessa a carico del destinatario. Se, come nella fattispecie concreta, vi è una fattura nella quale il valore delle merci è stato indicato dalla medesima parte che agisce per ottenere il risarcimento, non deve farsi ricorso all’art. 23 CMR. Ed infatti la volontà delle parti, risultante dal loro accordo sul valore e sul prezzo dei beni trasportati, deve prevalere sui criteri ordinari di quantificazione dell’indennizzo previsti dalla Convenzione.
Nella sentenza depositata lo scorso febbraio, la Corte ha peraltro chiarito che legittimata ad agire per il risarcimento del danno alle merci è la parte che abbia concretamente subìto, o assunto a suo carico, le conseguenze dannose. In tema di contratto di trasporto la legittimazione a domandare il risarcimento del danno nei confronti del vettore spetta, quindi, alternativamente al destinatario o al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell’uno o dell’altro.
La Suprema corte ha specificato che tanto la Convenzione di Ginevra del 1956, quanto le norme del Codice civile, attribuiscono la titolarità dell’indennizzo in ragione dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita o al deterioramento delle cose trasportate.
La Corte di Cassazione si è altresì soffermata sulla responsabilità dello spedizioniere, ribadendo un orientamento ormai consolidato, tanto nella giurisprudenza di merito e di legittimità, quanto in dottrina. Secondo tale orientamento, il dovere di diligenza a carico dello spedizioniere deve essere particolarmente qualificato, al fine di gestire al meglio gli interessi del mittente. Bisogna quindi valutare l’adeguatezza del comportamento dello spedizioniere in considerazione delle peculiarità del caso concreto, quali, ad esempio, il carattere impegnativo del viaggio, la destinazione e le caratteristiche del mittente straniero (qualora questi appaia presumibilmente inesperto del sistema di trasporto nostrano e dei rischi ad esso collegati).
A fronte della varietà di situazioni e delle concrete esigenze, lo spedizioniere è dunque tenuto ad adottare tutte le cautele e i comportamenti ispirati a una adeguata valutazione dei rischi e a una efficace gestione del rapporto assicurativo.
(A cura dell’Ufficio di Trieste – Prof. Avv. Massimo Campailla e Avv. Federica Fantuzzi – 040 7600281)