Con sentenza n. 182/2015 il Tribunale di Trieste ha respinto le domande di risarcimento indirizzate da un’assicurazione, surrogatasi nei diritti dell’avente diritto alla riconsegna, contro uno spedizioniere (assistito dagli Avvocati Alberto Pasino e Federica Fantuzzi), un vettore e un terminal portuale. Il danno aveva riguardato dei macchinari che, stivati in due container per essere trasportati dall’Italia alla Cina, erano giunti al terminal in vista dell’imbarco e lì erano stati posizionati a piazzale in quarta fila. Prima dell’imbarco però il porto era stato sferzato per alcuni giorni da forte vento di bora, che aveva raggiunto punte di 160 chilometri orari, provocando la caduta dei container dalla catasta e il danneggiamento dei macchinari.
Varie le questioni che il Tribunale ha affrontato per pervenire alla decisione.
- La prima attiene ai presupposti per l’assunzione, da parte dello spedizioniere, di responsabilità vettoriale, questione risolta dalla Corte, affermando che ai fini del conseguimento della prova che il soggetto agente in veste di spedizioniere abbia altresì assunto l’obbligo dell’esecuzione del trasporto, e non soltanto quello di stipulare un contratto di trasporto, occorre tener conto di diversi elementi, tra i quali la maggiore o minor autonomia lasciata allo spedizioniere nell’organizzazione del trasporto e l’avvenuto adempimento dell’obbligo di pagare il corrispettivo della spedizione da parte del mittente allo spedizioniere. Sulla scorta di queste considerazioni la Corte ha negato che lo spedizioniere dovesse rispondere dei danni alla merce, e respinto la richiesta svolta contro di lui.
- La seconda concerne il termine di prescrizione applicabile a trasporto implicante l’esecuzione di una tratta marittima oceanica e di un breve tratta terrestre per trasferire le merci dalla sede del mittente al porto d’imbarco: al riguardo il Tribunale, rilevato che quello in esame era un trasporto marittimo, essendosi “ampiamente esaurita la modesta e poco rilevante fase del trasferimento su ruota dallo stabilimento del mittente al porto di Trieste”, ha affermato l’inapplicabilità del termine di prescrizione contemplato dal codice civile, dovendosi invece applicare quello stabilito dal codice della navigazione, “stante la differenza di operatori, di modalità di trasporto e di contratti, oltre che di norme regolatrici”.
- La terza questione, forse la più interessante, riguarda il rapporto tra l’azione contrattuale e quella extracontrattuale rispetto ad eventi dannosi verificatisi nell’ambito di un trasporto, aspetto reso centrale, specie in tema di trasporto e spedizione, dalla consistente differenza di durata dei relativi termini di prescrizione, che inducono spesso gli aventi diritto alla riconsegna a battere entrambe le strade, anche nella convinzione che sia in tal modo meno disagevole prospettare responsabilità a più ampio spettro, condivise dall’intera filiera del trasporto.
Il Giudice triestino ha, in proposito, giudicato di “dubbio fondamento dogmatico” il cumulo tra azione contrattuale ed extracontrattuale in materia di danni cagionati in occasione di trasporto e spedizione, e sottolineato il rapporto di sussidiarietà esistente tra le due forme di responsabilità, nel senso che l’azione di responsabilità extracontrattuale, avente carattere più generale, potrebbe trovare spazio solo laddove non sussistenti in astratto le condizioni che consentano di far valere la responsabilità contrattuale. Secondo il Tribunale giuliano, inoltre, depone nel senso di escludere il concorso l’esistenza del vincolo contrattuale, il quale a giudizio della Corte esonera dall’indagine sulla possibile esistenza di un altro titolo di responsabilità, “anche e soprattutto perché nel rapporto contrattuale di spedizione venivano comunque ad assumere rilievo quegli obblighi protettivi che poi sono qui invocati in chiave extracontrattuale da parte dell’attore, una volta surrogatosi nei diritti del mittente”. Aggiunge il Giudice che il cumulo di azioni va escluso laddove, come nella fattispecie in esame, sia configurabile un trasporto marittimo, regolato dal codice della navigazione, stante la specialità delle fonti del diritto della navigazione rispetto a quelle di diritto civile comune.
- L’ultima questione, la cui soluzione era indispensabile per verificare la fondatezza della domanda extracontrattuale svolta nei confronti del terminal portuale, concerneva la possibilità di invocare o meno l’esimente della forza maggiore, in ragione del fatto che il danno era stato provocato dalla bora.
Il Giudice ha giudicato “sporadico – ma non eccezionale – l’arrivo a punte anche di oltre 160 Km/h. Più raro è assistere a fenomeni che coniughino l’intensità alla durata, e che quindi sottopongano strutture ed ambiente ad un incessante martellamento, i cui effetti possono arrivare ad essere decisamente pericolosi, e quasi tipici degli uragani. Ma ciò non impedisce a Trieste” – prosegue la Corte – “di continuare a vivere, ed agli operatori economici di lavorare, se non nei frangenti più scabrosi: solo che vengono adottate delle cautele da parte di chi debba operare al contatto con fenomeni atmosferici. In concreto, le disposizioni approvate dall’autorità portuale erano quelle di non superare la quinta fila di posizionamento di container in verticale, e di orientarli con il lato corto a bora […], per impedire di offrire troppo fianco”. Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto tali misure fossero state diligentemente adottate dal terminal, ed ha perciò disatteso anche la domanda svolta dall’attrice nei suoi confronti.
(A cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Alberto Pasino – Te. 0407600281)