Il contenzioso originariamente avviato dallo Studio Zunarelli per conto di oltre 2000 clienti era teso a far valere l’illegittimità dei provvedimenti di diniego del beneficio del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo contemplato dall’art. 1, commi 280-283 L. 27.12.2006, n. 296 a seguito del c.d. click day.
Inizialmente il credito d’imposta era stato riconosciuto in maniera automatica a tutti gli imprenditori che si fossero venuti a trovare nelle condizioni oggettive previste dalla citata normativa. Tuttavia, il Decreto Legge anticrisi del 29 novembre 2008, n. 185 ha modificato i relativi presupposti applicativi, assicurandone il godimento solamente a quelle imprese che avessero effettuato richiesta sul sito dell’agenzia delle entrate a partire dalle ore 10 del 6 maggio 2009, fino a concorrenza dell’importo previsto dallo stesso Decreto.
Allo scoccare dell’ora indicata dalla norma, ha avuto inizio la corsa per attingere il beneficio: dopo soli 35 secondi, però, il plafond stanziato di 1,62 miliardi di Euro era già stato esaurito.
Dopo i primi due gradi di giudizio che, in modo altalenante, hanno visto ora parzialmente soccombenti, ora vittoriose le imprese ricorrenti, la Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 12 aprile 2013, per una delle circa 300 cause sostanzialmente analoghe ancora pendenti (in primo grado i ricorrenti assistiti dallo Studio erano più di 2.000), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (di alcuni commi della norma che ha introdotto il sistema del Click Day), sollevata in relazione all’art. 3 della Costituzione. Conseguentemente, la Suprema Corte ha disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e, contestualmente, la sospensione di 46 dei quasi 300 procedimenti in corso, in attesa della pronuncia della Consulta.
Nonostante la sospensione sia stata disposta formalmente solo per i suddetti 46 procedimenti, nella sostanza tutti i circa 300 procedimenti sono rimasti sospesi, in quanto la Cassazione non ha mai fissato le date di udienza.
La Corte Costituzionale, a seguito dell’udienza tenutasi il 23 settembre 2014, ha emesso la sentenza n. 236/2014, depositata il 16 ottobre 2014, con cui ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sottopostale. La motivazione data dalla Corte Costituzionale, a nostro giudizio un po’ capziosa, è stata che i Giudici della Corte di Cassazione, che hanno sollevato la questione di incostituzionalità, non hanno adeguatamente preso in considerazione la normativa sopravvenuta (ossia l’art. 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009 e l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 40 del 2010), o meglio i suoi effetti, rispetto alla norma impugnata.
Ora, il decreto ministeriale adottato (in virtù della citata normativa) il 4 marzo 2011 ha disposto che i soggetti che non avevano ottenuto il nulla-osta alla fruizione del beneficio per esaurimento delle risorse disponibili potessero utilizzare il credito d’imposta nella misura massima del 47,53 per cento dei soli crediti (relativi alle annualità 2007-2008-2009) per attività avviate prima del 29 novembre 2008. Pare abbastanza evidente, quindi, che la normativa sopravvenuta non abbia introdotto novità di rilievo ai fini della costituzionalità della norma impugnata, anzi, in un certo qual modo, sembra averne confermato l’illegittimità.
Successivamente alla pronuncia della Consulta, i procedimenti hanno ripreso il loro corso dinnanzi alla Cassazione.
Quest’ultima, con ordinanza interlocutoria n. 3576/2015, depositata il 23 febbraio scorso, dopo aver espressamente preso in esame gli effetti della normativa sopravvenuta rispetto a quella impugnata, sposando appieno le nostre ragioni circa l’incostituzionalità e confermando tutte le perplessità sorte, ha nuovamente rilevato, sempre in relazione ad una delle 300 cause analoghe, la questione di legittimità costituzionale, disponendo l’immediata trasmissione degli atti alla Consulta e sospendendo il giudizio in corso in Cassazione.
(A cura dell’Ufficio di Bologna – 051 2750020).