A partire dal 9 febbraio 2015 è entrato in vigore nel nostro ordinamento, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, l’obbligo di esperire, con l’assistenza di un avvocato, il procedimento di negoziazione assistita; il D.L. n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014 ha previsto che tale obbligo debba essere assolto prima del deposito della domanda giudiziale nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento di danni derivanti da sinistri stradali e in quelle volte ad ottenere il pagamento di somme fino alla soglia di € 50.000,00 (esclusi i procedimenti per decreto ingiuntivo).
Tale obbligo è stato anche recepito dalla legge di stabilità 2015 che, al comma 249 dell’art.1, lo ha previsto per tutte le controversie in materia di contratto di trasporto o di sub–trasporto.
Vale la pena evidenziare che attraverso tale procedura, gestita direttamente dagli avvocati delle parti, è possibile raggiungere un accordo conciliativo idoneo a valere come titolo esecutivo, al pari di una sentenza.
L’istituto della negoziazione assistita non deve però essere confuso con quello della mediazione, introdotto dal D. Lgs. n. 28/2010. Si tratta di due procedimenti che non si sovrappongono ed anzi possono persino interagire.
Entrambi i procedimenti rappresentano uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo a quello giudiziale e differiscono tra loro sostanzialmente per la presenza (nella mediazione) di un soggetto esterno, terzo, estraneo alla vicenda ed imparziale, qual è il mediatore.
Difatti, l’intervento, nella mediazione, di un soggetto terzo giustifica la ragione per cui il legislatore ha ritenuto che i due istituti possano convivere.
Ne consegue che le parti in lite non si trovano nella condizione di dover necessariamente esperire entrambi i procedimenti prima di poter procedere con la domanda giudiziale.
Occorre, tuttavia, sottolineare che, nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria ben possono le parti scegliere preliminarmente di avvalersi della negoziazione assistita, con la precisazione che, laddove la tentata negoziazione fallisse, le parti sarebbero comunque costrette a procedere con il tentativo (obbligatorio) di mediazione, prima di poter precedere in sede giudiziaria, dal momento che non potrà altrimenti dirsi avverata la condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28/2010.
La normativa è ancora troppo recente per poterne verificare le effettive potenzialità (anche deflattive del contenzioso giudiziario in Italia): solo in futuro sarà possibile appurare se la win win strategy sarà davvero vincente per la risoluzione delle controversie, anche in termini di costi e di tempo.
( a cura dell’ ufficio di Bologna – Avv. Federico Tassinari – 051 2750020)