La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto una serie di rilevanti modifiche alla disciplina giuridica dell’autotrasporto di merci per conto terzi. Si tratta di un pacchetto di norme, la cui introduzione era stata annunciata a metà novembre dal Ministro Lupi, che ancora una volta dividono il mondo del trasporto: la riforma è, infatti, parzialmente condivisa da alcune delle organizzazioni imprenditoriali di categoria e fortemente criticate da altre.
Queste, in sintesi, alcune delle principali novità cui saranno assoggettati i contratti di trasporto merci su strada da 1 gennaio 2015.
- Limitazione della sub-vezione. Come è noto la frequentemente eccessiva lunghezza della filiera del trasporto è considerata da molti uno dei principali problemi dell’autotrasporto. Nell’ottica di accorciare la filiera, dal 1 gennaio 2015 la sub-vezione è ammessa solo previo espresso accordo fra committente e primo vettore. Eventuali sub-vezioni non autorizzate dal committente consentono di risolvere per inadempimento il contratto di trasporto fra committente e primo vettore. E’, in ogni caso, vietato al sub-vettore l’affidamento del trasporto ad un ulteriore sub-vettore. L’eventuale deroga a tale divieto rende nullo il contratto stipulato dal sub-vettore. Sono contenute deroghe ai principi sopra enunciati per il trasporto di collettame.
- Responsabilità solidale. Al fine di garantire l’affidamento del trasporto a vettori che operino nel rispetto della legalità, è stato introdotto l’obbligo per il committente di verificare, preliminarmente alla stipulazione del contratto, la regolarità degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi. In caso di sub-vezione tale obbligo di verifica sussiste anche da parte del primo vettore nei confronti del sub-vettore. Nelle fasi iniziali di vigenza della norma sarà con-siderata adeguata verifica l’acquisizione del DURC rilasciato non oltre tre mesi prima dell’esecuzione del trasporto. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della norma, dovrebbe divenire possibile verificare la regolarità del vettore mediante accesso ad un’istituenda sezione del portale internet del Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori. L’eventuale omissione di tali verifiche comporta un’obbligazione solidale del committente con il vettore per il pagamento del trattamento retributivo, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi agli enti competenti. Tale obbligo solidale è limitato alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto e si prescrive in un anno dalla cessazione del contratto di trasporto.
- Scheda di trasporto. E’ stata soppressa la scheda di trasporto. Resta in vigore la norma che prevede che, per consentire al committente di limitare la sua responsabilità solidale per alcune infrazioni alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale commesse dal vettore, l’eventuale contratto scritto debba essere conservato a bordo del mezzo o, in alternativa, che a bordo del mezzo sia custodita una dichiarazione attestante che il trasporto è disciplinato da contratto scritto.
- Costi minimi di sicurezza – fuel e toll surcharge. A decorrere dal 1 gennaio 2015 i costi minimi di sicurezza sono formalmente abrogati. Il nuovo comma 4 dell’art. 83bis prevede ora che nei contratti di trasporto, anche non stipulati in forma scritta, “i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continuerà, tuttavia, ad aggiornare nel proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi. Elemento di parziale eterodeterminazione delle tariffe contrattualmente pattuite dalle parti si avrà in presenza di un eventuale aumento superiore al 2% del costo del carburante o delle tariffe autostradali: in questi casi, nei contratti di trasporto che abbiano una durata superiore ai 30 giorni, la parte di cor-rispettivo corrispondente al costo del carburante e/o delle autostrade è adeguata sulla base delle variazioni di prezzo intervenute.
- Mediazione obbligatoria. L’esercizio in giudizio di un’azione relativa a controversie in materia di contratto di trasporto o sub-trasporto è ora subordinato alla preliminare procedimento di negoziazione assistita. La mediazione obbligatoria non si applica all’azione diretta ex art. 7ter Lgs 286/2005.
Il nuovo contesto normativo sopra tratteggiato rende probabilmente opportune, sia da parte dei committenti, sia da parte dei vettori, alcune riflessioni circa l’adeguatezza delle procedure operative adottate sino al 31 dicembre 2014. Non è, inoltre, da escludere che in taluni casi possa essere necessaria una revisione della contrattualistica adottata sino ad oggi. Lo studio è, ovviamente a disposizione per ogni opportuno approfondimento.
(A cura dell’Ufficio di Bologna – Prof. Avv. Massimo Campailla – 0512750020)