I diritti quesiti e i tagli ai vitalizi dei Consiglieri regionali
I Tribunali Amministrativi di alcune Regioni italiane sono stati investiti, nelle ultime settimane, della questione, se sia legittima una legge regionale che incida negativamente sul diritto all’assegno vitalizio dei Consiglieri Regionali oppure se questo rientri nei c.d. “diritti quesiti”.
Infatti, molte regioni italiane hanno previsto, con legge regionale (come consentito dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), l’innalzamento da 50 a 65 anni dell’età minima per accedere all’assegno di mantenimento di fine mandato, alcune imponendo, inoltre, un “contributo di solidarietà” motivato dalla crisi economica, sugli assegni che già sono erogati.
Lazio, Molise, Trentino Alto Adige, Lombardia e Basilicata, così come Abruzzo e Piemonte, hanno già provveduto con legge regionale mentre altre hanno redatto una proposta di legge, che è ora in discussione.
Tuttavia alcuni Consiglieri regionali, riconducendo il vitalizio alla sfera dei c.d. diritti quesiti, hanno preannunciato l’intenzione di investire della questione la Corte Costituzionale, o hanno preferito ricorrere avverso le disposizioni ritenute lesive al Tribunale Amministrativo della propria regione (solo in Trentino sono stati presentati quarantatré ricorsi).
Come noto, i diritti quesiti sono diritti che divengono immutabili, in quanto connessi a situazioni giuridiche ormai consolidate, sicchè le eventuali successive modifiche legislative, peggiorative del trattamento previsto dalla precedente disciplina, non possono in alcun caso pregiudicare il diritto, ormai consolidato, del soggetto che ne è titolare.
Dottrina e giurisprudenza non hanno ancora trovato un punto d’incontro circa l’effettiva consistenza di tali situazioni soggettive: mentre infatti la dottrina ne ha sempre sostenuto l’inattaccabilità, prendendo le mosse dal principio di irretroattività della legge posto proprio a garanzia della certezza del diritto e a tutela della buona fede dei destinatari, la giurisprudenza viceversa ha da sempre ammesso la modifica dei diritti quesiti – o di quelli i cui effetti sono destinati a durare nel tempo – qualora il modificarsi della situazione socio economica lo renda necessario.
Così, secondo la Corte Costituzionale, fermo il principio per cui una nuova legge può disporre solo per l’avvenire, sono costituzionalmente legittimi anche interventi legislativi i cui effetti possano retroagire, laddove una situazione, seppur già oggetto di precedente disciplina, debba essere rivisitata per superiori motivazioni.
Il legislatore ordinario può infatti emanare norme retroattive “purché trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti […] se queste condizioni sono osservate, la retroattività, di per sé sola, non può ritenersi elemento idoneo ad integrare un vizio della legge, neppure in riferimento all’ipotesi particolare di incidenza su diritti di natura economica” (C. Cost. 385 del 1994).
Ciò posto, se la ratio dell’intervento legislativo sui vitalizi dei consiglieri regionali è quella di ridurre la spesa pubblica e limitare il trattamento privilegiato della classe politica, in un momento di grande crisi economica che affligge l’Italia, parrebbe sussistere il presupposto della ragionevolezza richiesto dalla Corte Costituzionale.
Tuttavia, quali saranno le sorti delle disposizioni regionali in materia di vitalizi sarà noto solo nei prossimi mesi, quando il Giudice amministrativo deciderà se adire la Corte Costituzionale o se decidere, ed in che termini, esso stesso il merito della vicenda.
(A cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Alberto Pasino – 0407600281)