Cautele in materia di importazione di merce in regime di sospetta contraffazione.
Se la materia doganale è già di per sè complessa, è agevole immaginare come lo diventi ancor di più laddove riguardi transito di merci coperte da brevetto industria-le. Proprio tale specifico aspetto è stato di recente trattato dallo Studio in un caso di svincolo di merci illegittimamente sospeso dall’Agenzia delle Dogane di la Spezia in un presunto caso di contraffazione. La fatti-specie in esame riguardava una spedizione di merci in importazione sulle quali insisteva un brevetto operante in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. L’effettiva vigenza o meno del brevetto era peraltro oggetto di controversia avanti il Tribunale di Bologna, con la conseguenza che le merci importate potevano definirsi in regime di “sospetta contraf-fazione”. Le merci erano partite dal porto di Busan (Corea del Sud) con porto di destinazione La Spezia. Una volta sbarcato a La Spezia, l’intero carico avrebbe dovuto transitare in Svizzera in regime di transito (T1) per poi essere consegnato alle destinatarie finali (site in Colombia ed Abu-Dhabi), previa movimentazione lo-gistica presso un operatore svizzero. Tutti gli attori co-involti nella consegna, dunque, non avevano sede in uno dei Paesi in cui operava il brevetto, con la conseguenza che la merce avrebbe potuto essere agevolmente sdoga-nata. Altra parte della documentazione (polizza di carico oceanica e fatture di acquisto dei beni oggetto di trasporto) faceva, tuttavia, intendere che il trasporto sarebbe terminato in Italia, Paese in cui il brevetto era pienamente operante.La Dogana di La Spezia, difatti, tramite l’Ufficio S.V.A.D. (Servizio Vigilanza Antifrode Dogane) elevava verbale ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del regolamento (CE) n. 608/2013 provvedendo a sospendere temporanea-mente lo svincolo delle merci in questione, dal momento che l’ingresso delle stesse avrebbe potuto “violare i diritti di proprietà intellettuali tutelati in capo a Soggetti terzi”. Nell’interesse del-l’importatore è stato avviato un procedimento amministra-tivo volto ad ottenere l’annullamento in autotutela, da parte della Dogana di La Spezia, del verbale, argomentando che la merce in questione era stata importata in regime di transito e che non era diretta in alcuno dei Paesi in cui il brevetto era operante. Tale strategia difensiva si è rivelata particolarmente ef-ficace in quanto ha consentito di ottenere in tempi brevissimi (appena 3 giorni dalla data del deposito della relativa istanza) il provvedimento di annulla-mento del verbale di sospensione dello svincolo.
Successivamente, però, la Dogana – su disposizioni della Procura di Modena – disponeva il sequestro pro-batorio d’urgenza delle merci in questione. Pochi giorni dopo l’annullamento del verbale di sospensione dello svincolo, infatti, il detentore del brevetto aveva depositato denuncia-querela avanti la Procura di Modena, as-serendo che le merci vio-lavano gli artt. 517ter comma 2 c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale). Il sequestro probatorio veniva convali-dato e al legale rap-presentante del Cliente veniva notificata l’informa-zione di garanzia ai sensi dell’art. 369 c.p.p. A seguito di tale ulteriore sviluppo della vicenda, sono state pro-poste, nell’interesse dell’im-portatore, istanza di revoca ed istanza di riesame del sequestro probatorio, evi-denziando l’insussistenza dell’ipotesi di reato ascritta (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), dal momento che la merce in questione – assoggettata ad un regime di transito – non era mai stata introdotta nello Stato Italiano (dove era operante la tutela brevet-tuale), ma era destinata solo a transitarvi per essere ricevuta in Paesi dove detta tutela non operava (Sviz-zera, Colombia ed Abu-Dhabi). A supporto dell’istan-za di dissequestro, venivano citati numerosi precedenti giurisprudenziali nazionali e della Corte di Giustizia Europea. La vicenda riveste particolare interesse nella misura in cui evidenzia come, nell’organizzazione delle spedizioni internazio-nali, la presenza di adeguata documentazione di ac-compagnamento delle merci in transito consenta di ridurre al minimo il rischio di accertamenti doganali che, nella dinamica dei traffici, sono forieri di ritardi e comunque lesivi dei rapporti commerciali di import/export. (A cura dell’ufficio di Bologna – Avv. Stefano Campogrande, 051 2750020)