Forse non tutti sanno che esiste una peculiare normativa che liberalizza l’autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso il Porto di Trieste e attraverso i valichi di frontiera di Tarvisio.
I vettori stranieri provenienti o diretti dal Porto di Trieste possono infatti transitare sul territorio italiano muniti di una autorizzazione rilasciata per il tempo strettamente necessario a compiere il viaggio.
Detta autorizzazione vale sia per il viaggio di “andata” sia per quello di “ritorno”. In modo particolare l’autorizzazione di transito liberalizzato viene rilasciata per il tempo necessario a compiere il viaggio, identificato di norma, per il viaggio di andata, entro le ventiquattro ore dall’apposizione del visto “uscire” dal porto di Trieste, riportato sul documento doganale. Per quanto invece riguarda il viaggio di ritorno deve essere indicato a cura del vettore il momento di ingresso in territorio italiano. Tale disciplina si applica esclusivamente ai trasporti che iniziano o che si concludono nel Porto di Trieste, semplificando e rendendo più agevole i trasporti internazionali di merci in transito sul suolo italiano.
L’unica accortezza che i vettori dovranno avere nell’eseguire i trasporti con tale modalità è quella di rispettare la validità temporale dei permessi e, quindi, di evitare di sostare sul territorio nazionale per un periodo eccedente quello che permette il passaggio in territorio italiano per raggiungere il luogo di scarico. In caso contrario i vettori incorreranno nella sanzione prevista e punita dall’art. 46 l. 298/74.
La legittimità di tale tipo di trasporto è stata di recente confermata dal Giudice di Pace di Trieste, il quale è stato nuovamente chiamato a pronunciarsi su un verbale che ha comminato la sanzione per trasporto abusivo e ha altresì disposto il fermo del veicolo.
Gli agenti accertatori, travisando la ratio della normativa in commento, hanno contestato al vettore turco di non avere eseguito il viaggio attraverso il territorio nazionale nel rispetto della validità temporale del permesso.
Gli agenti infatti, da un lato, hanno erroneamente ritenuto che il viaggio di andata e ritorno dovesse essere effettuato entro le ventiquattrore dall’ingresso nel porto di Trieste e, dall’altro, che fosse obbligo del vettore conservare a bordo del mezzo, e produrre su richiesta degli agenti, copia del documento doganale recante l’ora di ingresso nel porto di Trieste.
La documentazione prodotta in giudizio ha, per contro, dimostrato in modo inequivocabile che il vettore turco si era soffermato sul territorio nazionale esclusivamente il tempo necessario per raggiungere il valico di Tarvisio.
Il corretto utilizzo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi di questa peculiare normativa permette senz’altro ai vettori stranieri di avvantaggiarsi del caratteristico regime del Porto di Trieste.
(A cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Federica Fantuzzi – 040 7600281)