Il Tribunale di Trieste sulla decorrenza del termine per l’insinuazione c.d. supertardiva
Con decreto del 18 giugno 2014 il Tribunale di Trieste ha rigettato il ricorso con cui l’Amministrazione Finanziaria ha proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. relativo al fallimento di una nota impresa triestina.
In particolare, il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di ammissione al passivo c.d. supertardiva, ossia presentata oltre il termine annuale di cui all’art. 101 L.F.
Nel caso di specie, il credito azionato dalla ricorrente si fondava sul diritto alla restituzione di ingenti somme di denaro, erogate come incentivo all’impresa dal Ministero dello Sviluppo Economico, in epoca antecedente il fallimento.
La ricorrente, a giustificazione del ritardo, aveva sostenuto come, sotto un primo profilo, la sua attività fosse legata a quella di altra Amministrazione, la quale aveva tardato la formazione del ruolo interno, attività ritenuta necessaria al fine dell’insinuazione al passivo; sotto altro profilo, che l’accertamento dell’imputabilità o meno del ritardo andava valutata unicamente tenuto conto del comportamento dell’amministrazione ricorrente, nella specie sollecito.
Di diverso parere è stato il Tribunale di Trieste, il quale ha ritenuto non meritevoli di accoglimento entrambi i motivi di ricorso. In particolare il Collegio, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza, ha precisato che, ai fini dell’imputabilità del ritardo nella presentazione di un’istanza di insinuazione al passivo, rileva anche il tempo necessario a che l’Amministrazione finanziaria formi il ruolo, poiché quest’ultima è soggetta al termine annuale, di cui alla Legge Fallimentare, come tutti gli altri creditori; pertanto, una volta avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, la stessa avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo.
In secondo luogo il Tribunale ha osservato che, nel caso specifico, non era nemmeno necessario procedere con la formazione del ruolo, poiché il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero, in materia di incentivi alle imprese, costituisce già titolo idoneo per l’iscrizione a ruolo degli importi corrisposti.
Alla luce delle motivazioni sopraesposte, pertanto, il Tribunale di Trieste ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione e confermato la non ammissione al passivo dell’istanza di insinuazione c.d. supertardiva, poiché anche l’Amministrazione Finanziaria è tenuta a rispettare il termine ultimo per il deposito dell’istanza di ammissione al passivo di cui all’art. 101 L. F., a prescindere dal fatto che essa sia soggetta ad adempimenti burocratici che ne rallentano il procedimento interno.
(A cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Francesca Greblo – 0407600281)