L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (“ART”) è stata istituita dall’art. 37 del “Decreto del Fare” (D.L. 201/2011) e si è ufficialmente insediata a Torino, presso la nota palazzina del “Lingotto”, il 17 settembre 2013.
L’Autorità è competente nel settore dei Trasporti in senso lato ed è deputata, tra l’altro: (i) a garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali; (ii) a definire e verificare la corretta applicazione di tariffe, canoni e/o pedaggi; (iii) a definire gli schemi dei bandi di gara per l’assegnazione dei servizi di trasporto nonché i regimi di responsabilità dei vettori, potendosi avvalere a tali fini di ampi poteri regolamentari, ispettivi e sanzionatori, quali ad esempio:
– sollecitare e coadiuvare altre amministrazioni pubbliche;
– determinare i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate;
– proporre la sospensione, la decadenza o la revoca di atti di concessione, convenzioni, contratti di servizio pubblico, contratti di programma;
– richiedere informazioni e l’esibizione di documenti;
– valutare reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori relativi al mancato rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
– irrogare sanzioni amministrative ed ordinare la cessazione di condotte illecite.
Gli ampi poteri attribuiti all’Autorità hanno già suscitato molteplici dubbi interpretativi legati, tra l’altro, alla apparente sovrapposizione con quelli di altre Autorità ed Enti locali. Sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2013 si è limitata a chiarire che la ART dovrà operare nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali, lasciando così irrisolti molteplici aspetti di natura pratica che, probabilmente, emergeranno in un futuro prossimo. A riprova dell’ampio ventaglio di competenze dell’Autorità, i primi tre atti ufficiali di natura pubblica riguardano, nell’ordine: (i) un parere sulle linee guida in materia di aiuti di Stato agli aeroporti ed alle compagnie aeree; (ii) uno schema di bando per l’affidamento della costruzione e della gestione dell’Autostrada A22; (iii) l’avvio del procedimento di consultazione sull’accesso alle infrastrutture ferroviarie (marzo – aprile 2014).
L’approccio generale ed astratto finora utilizzato dalla ART potrebbe erroneamente indurre gli operatori a sottovalutare le conseguenze a livello pratico (e, se vogliamo, anche aziendale), derivanti dalla sua costituzione. Infatti pur con le dovute differenze da settore a settore l’Autorità pare destinata ad assumere un ruolo di primaria importanza anche a livello operativo.
Questo è ad esempio il caso del settore aeroportuale, che peraltro annovera già l’ENAC quale ente nazionale di regolazione e vigilanza. Tralasciando in questa sede il tema della sovrapposizione di poteri tra i due Enti, l’Autorità è già intervenuta ed intende intervenire sia a livello macroregolamentare (come sopra indicato) sia a livello specifico, raccogliendo informazioni tanto dagli utenti quanto dagli stessi operatori nell’ottica di risolvere inefficienze e situazioni di potenziale illegalità presso determinate realtà aeroportuali.
Ciò dunque a conferma del fatto che si è di fronte ad una Autorità non solo astrattamente regolamentare, ma anche di diretta vigilanza.
(A cura dell’Ufficio di Torino – Avv. Marco Mittone – 011 0370951)