Recentissime novità in tema di China Shanghai Pilot Free Trade Zone
La China Shanghai Pilot Free Trade Zone (SH PFTZ) rappresenta la volontà della Cina di rendere Shanghai un centro finanziario internazionale in grado di competere con le vicine Hong Kong e Singapore e con i rispettivi regimi giuridici.
Costituisce un modello sia per lo sviluppo di ulteriori free trade zones all’interno della Cina, sia per vere e proprie innovazioni nell’ambito della legislazione nazionale. In tal senso, si può citare la recente modifica alla Company Law (in vigore da Marzo 2014), la cui ratio di semplificazione presenta evidenti collegamenti con la disciplina prevista all’interno della SH PFTZ.
Dalla sua costituzione ad oggi, già alcuni aspetti sono stati toccati dal Legislatore cinese al fine di dare concretezza al master plan ideato già oggetto della nostra informativa del mese di Dicembre 2013, fra cui meritano menzione:
semplificazione procedurale: all’interno della SH PFTZ la procedura per la costituzione di società è nettamente semplificata rispetto a quanto previsto dalla legislazione cinese. Gli ordinari passaggi (name approval; Commercial Commitee approval; ottenimento della business licence) sono ricompresi in una “one stop application processing platform”. Ne consegue una notevole riduzione dei tempi necessari per la piena operatività (3 mesi per la procedura ordinaria, 1 mese nella SH PFTZ) e dei costi da sostenere. Inoltre, il capitale sociale, all’atto della costituzione, deve essere sottoscritto, ma non versato, così come applicato successivamente su scala nazionale da Marzo 2014; e-commerce: all’interno dell’area è stata costituita una piattaforma e-commerce B2C che permette alle aziende che ne facciano parte lo stoccaggio della merce in Cina, ma il pagamento delle relative import duties al momento dell’acquisto. Il reale vantaggio di questo tipo di impostazione è permettere l’applicazione di un’aliquota forfettaria pari al 10% (luggages and postal items), invece che VAT e imposte doganali che sarebbero richieste sulla base del prodotto specifico;
(continua dalla prima)
– settore medicale: diversamente da quanto previsto dalla normativa nazionale che vieta questo tipo di investimento, agli investitori esteri aventi i requisiti richiesti dalla normativa cinese è consentito costituire una struttura sanitaria a capitale interamente straniero (una “WFOE Sanitaria”) all’interno della SH PFTZ, previa autorizzazione delle Autorità locali. Il settore medicale è di fondamentale importanza per l’ulteriore sviluppo del Paese e per la completa realizzazione delle politiche di welfare intraprese in questi anni.
– accelerazione delle riforme in ambito finanziario: alle società costituite all’interno della SH PFTZ è permesso essere titolari di uno speciale conto corrente che non è sottoposto agli attuali vincoli di convertibilità del RMB e che beneficia di una maggiore flessibilità nei pagamenti in valuta estera. E’ opportuno sottolineare come la SH PFTZ a differenza di Hong Kong, dal punto di vista fiscale italiano, non sia inserita in alcuna black list, facilitandone il trasferimento di capitali. Le misure già in vigore rappresentano solo parte degli sforzi del governo di Pechino, nuovi interventi saranno, infatti, presi nei mesi seguenti sempre con lo scopo di liberalizzare e semplificare le operazioni internazionali.
(A cura dell’Ufficio di Shanghai – Avv. Luigi Zunarelli – 00862151-501952)