Con Ordinanza dello scorso 4 febbraio il Tribunale di Milano, a richiesta di un subvettore assistito dallo Studio, ha concesso la provvisoria esecutorietà ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un Committente principale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 ter Dlgs. 286/05.
Lo Studio aveva infatti ottenuto, nel corso del 2012, il primo provvedimento in materia di art. 7 ter Dlgs. 286/05 che, come noto, faculta il vettore, “il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna” ad agire con azione diretta “per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti i coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale”.
Con la previsione dell’art. 7 ter del Dlgs. 286/05 il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità solidale a tutela dei diritti di credito vantati dal subvettore che, fino all’emanazione della novella in parola contenuta nel DL 127/2010, era esposto al rischio dell’insolvenza (o comunque dell’inadempimento) del vettore/subcommittente, sua unica controparte nell’ambito dei rapporti nascenti dal contratto di subtrasporto.
A seguito dell’emissione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Milano veniva proposta opposizione da parte sia del vettore principale sia del committente.
Tralasciando la posizione processuale dell’impresa di trasporto, nel frattempo dichiarata fallita, ciò che rileva è stata la posizione assunta dal committente il quale ha sottoposto all’organo giudicante diverse e specifiche eccezioni sia di carattere processuale sia di merito.
In particolare giova sottolineare come, secondo la lettera della norma, al subvettore competa necessariamente la dimostrazione: 1) di aver ricevuto uno specifico incarico di trasporto da parte di un altro vettore; 2) il collegamento negoziale tra vettore principale e committente (anche attraverso un documento di trasporto e/o la scheda di trasporto); 3) di aver eseguito materialmente il trasporto.
L’aspetto di maggior rilievo in relazione al procedimento in commento attiene a due specifiche eccezioni sollevate dal Committente ed attinenti – per un verso – alla pretesa carenza di legittimazione passiva di quest’ultima, fondata su quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il destinatario della merce acquisisce ex art. 1411 c.c. i diritti derivanti dal contratto di trasporto (v. art. 1692 c.c.), e – per altro verso – alla dimostrazione che il credito di cui si richiede il pagamento non abbia ad oggetto altre prestazioni diverse da quelle collegate al rapporto principale committente / primo vettore.
Tali eccezioni appaiono tuttavia prive di pregio in quanto non tengono conto del criterio secondo cui lex specialis derogat generali.
Il suddetto brocardo latino esprime uno dei principi o criteri tradizionalmente utilizzati dagli ordinamenti giuridici per risolvere le antinomie normative: il criterio di specialità.
In caso di antinomia tra due norme giuridiche, infatti, prevale l’applicazione di quella più specifica, ossia quella la cui fattispecie è contenuta nella fattispecie dell’altra.
Quest’ultima non cessa del tutto di produrre i suoi effetti (ossia, non viene abrogata) ma vede il suo ambito di applicazione ristretto ai casi in cui non trova applicazione la norma più specifica, che si pone con essa in un rapporto di regola ed eccezione.
In tema di concorso apparente di norme, oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute con due decisioni (n. 1235/2011 e n. 1963/2011), prendendo posizione a favore del principio di specialità – inteso come rapporto logicoformale tra fattispecie astratte – quale unico criterio utilizzabile per verificare l’apparenza del concorso.
Alla luce di quanto sopra non v’è chi non veda come il D.Lgs 286/05, recante “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore”, prevalga, per ciò che in essa trova disciplina, su quanto previsto dalla normativa generale del codice civile.
Sotto il secondo profilo di indagine l’eccezione della committente è stata respinta direttamente dal Tribunale ambrosiano, motivando che la pre-stazione oggetto dell’accordo tra committente e vettore principale necessariamente contiene anche quella originante dall’accordo tra vettore principale e subvettore in presenza, come ampiamente dimostrato dai documenti versati in atti, di identicità di merci oggetto delle singole spedizioni.
In forza del provvedimento in commento il Committente è dunque tenuto a pagare subito al subvettore il corrispettivo dovutogli.
(A cura dell’Ufficio di Milano – Avv. Michele Borlasca – 0239680538)