Divieto di fumo della sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro, sì o no? Il datore di lavoro può imporre il divieto d’uso sulla scorta della valutazione dei rischi. In presenza di rischi per la salute dimostrati dalla valutazione potrà essere apposto il divieto d’uso in tutto il complesso aziendale e in locali nei quali l’esposizione alla nicotina non può essere ridotta dall’aerazione o ventilazione o dalle lavorazioni previste nei locali stessi.
La sigaretta elettronica
La sigaretta elettronica, prendendo come modello estetico i tradizionali prodotti per inalare il fumo quali le sigarette, i sigari e le pipe, se ne discosta viceversa per le caratteristiche strutturali, essendo uno strumento dotato di una batteria ricaricabile che consente di inalare vapore di una soluzione di acqua, glicole propilenico, glicerolo, nicotina (in quantità variabile o anche assente) e aromi alimentari. Il vapore inalato consente così di provare un sapore e una sensazione simile a quella avvertita inalando il fumo di tabacco dei prodotti tradizionali.
La sigaretta elettronica è, quindi, da considerare, secondo le recenti classificazioni, “un articolo” con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra cui in particolare la nicotina che può essere assunta in dosi variabili.
Non sono riportati effetti univoci certi sull’impatto sulla salute negli ambienti chiusi del particolato inalato con l’uso della sigaretta elettronica, che può contenere oltre alla nicotina, anche in dimensioni nanometriche, altre sostanze, quali cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro; sono in corso comunque gli ulteriori necessari approfondimenti scientifici, ma in conformità al generale “principio di precauzione” è bene addivenire fin d’ora ad un uso consapevole di tale dispositivo elettronico.
Regolamentazione della sigaretta elettronica
Il Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104 (in G.U. 12/09/2013 n.214), convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013 n. 128 (in G.U. 11/11/2013 n. 264), in vigore dal 12 novembre 2013, oltre ad estendere il divieto di fumo (di cui all’art. 51 della L. n. 3/2003 e s.m.i.) dei prodotti tradizionali del tabacco alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, ha disposto anche il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
I trasgressori a questi divieti saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Viene, altresì, regolamentata la pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina, consentendola a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile, la dicitura ‘presenza di nicotina’ e l’avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.
Inoltre, la medesima pubblicità è vietata qualora sia trasmessa all’interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi programmi, qualora venga attribuita efficacia o indicazioni terapeutiche alla sigaretta elettronica che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della Salute, e qualora rappresenti minori di anni diciotto intenti all’utilizzo di sigarette elettroniche.
Viene, altresì, vietata la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori, alla televisione nella fascia oraria dalle 16 alle 19, sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.
Divieto d’uso e tutela della salute
Al di fuori dei locali chiusi delle scuole pertanto è consentito l’utilizzo della sigaretta elettronica, non sussistendo un esplicito divieto, salvo che sia imposto dal datore di lavoro per ragione di tutela della salute e comunque a fronte della valutazione dei rischi .
A seguito di istanza di interpello avanzato dall’ABI, Associazione Bancaria Italiana, in merito all’estensione della normativa sul divieto di fumo di cui alla L. n. 3/2003 e s.m.i. anche alle sigarette elettroniche, la Commissione per gli Interpelli presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 15/2013 del 24 ottobre 2013, ha fornito infatti un importante chiarimento in merito al rapporto fra il divieto d’uso e la tutela della salute nell’utilizzo della sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro.
In particolare l’ABI richiedeva se, alla luce delle informazioni scientifiche disponibili secondo cui le sigarette elettroniche con nicotina presentano potenziali livelli di assunzione per i quali non è possibile escludere rischi per la salute, il divieto di fumo, ex art. 51 della L. n. 3/2003 e s.m.i, debba essere esteso anche ai dispositivi elettronici, considerato che le sigarette elettroniche possono portare all’assunzione di dosi variabili di nicotina.
La Commissione, ricordato che l’orientamento europeo esistente è quello di considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco in quanto non contenenti tabacco, ritiene che non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall’articolo 51 della L. n. 3/2003 e s.m.i. a tutela della salute dei non fumatori, salvo quanto disposto e ricordato per i locali chiusi delle scuole con il recente D.L. n. 104/2013 convertito il L. n. 128/2013.
Resta però la possibilità per il datore di lavoro, nell’ambito della propria organizzazione, di vietare l’uso della sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro.
Si tratta cioè di contemperare due diversi diritti costituzionalmente garantiti: il diritto alla salute dei lavoratori (e dei cittadini) con il diritto personale di ciascuno (lavoratore o cittadino) all’uso (non espressamente vietato) della sigaretta elettronica.
Lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro può imporre un divieto d’uso è l’effettuazione della valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. In ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio infatti, la valutazione condurrà ad un giudizio (anche semplificato: del tipo rischio presente o non presente) in termini di esposizione possibile per i lavoratori o dei terzi presenti in azienda, in ragione delle sostanze che possono essere inalate a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate) e delle caratteristiche impiantistiche dei luoghi di lavori a seconda della maggiore o minore o dell’assenza di aerazione e ventilazione dei locali.
In assenza di rischi per la salute dimostrati dalla valutazione effettuata, è consentito l’uso della sigaretta elettronica. Viceversa, può essere apposto divieto d’uso per ragioni di tutela della salute, sia in tutto il complesso aziendale, sia in particolari locali nei quali l’esposizione alla nicotina non può essere ridotta dall’aerazione o ventilazione o dalle lavorazioni previste nei locali stessi.
A cura del Dipartimento di Diritto del Lavoro – Avv. Alessandra Giordano (0668210067)