Nell’ambito dell’attività di assistenza giudiziale svolta dallo Studio a favore della propria Clientela in materia di trasporto terrestre di cose per conto terzi, merita senza dubbio di essere commentata la recente sentenza n. 21099 pubblicata dalla Corte di Cassazione il 16 settembre 2013, resa in un tipico caso di sottrazione illecita di merci trasportate a seguito di rapina a mano armata ai danni dell’autista.
Nel caso specifico la compagnia assicuratrice, dopo avere indennizzato la propria assicurata – danneggiata, aveva agito in rivalsa nei confronti del vettore contrattuale e degli altri subvettori, per vederli condannati, in ragione dei rispettivi titoli, contrattuale ed extracontrattuale, al risarcimento dei danni conseguiti dalla perdita delle merci, nei limiti e in ragione dell’indennizzo liquidato in virtù della garanzia assicurativa.
Sebbene il giudice di primo grado avesse respinto la domanda risarcitoria attorea rinvenendo nella rapina un evento idoneo ad integrare una esimente da responsabilità vettoriale, la Corte d’appello adita aveva invece ritenuto sussistere la responsabilità vettoriale, giungendo a qualificare la condotta assunta dal vettore, con conseguente decadenza dal beneficio del limite di cui all’allora vigente legge 450/85.
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d’appello, ritenendo sostanzialmente insindacabile in quella sede ogni valutazione nel merito addotta a motivo di gravame della sentenza impugnata per violazione di legge.
Il caso: durante un’operazione di trasporto, l’autista parcheggiava l’ automezzo carico di merci in un deposito privato, verso le ore 13. Ivi lo lasciava fino a quasi l’una di notte quando, recatosi a prelevarlo per ripartire, veniva aggredito e sequestrato da ben quattro uomini armati, che si impadronirono cosi dell’automezzo e del carico. La difesa del vettore convenuto era imperniata sulla configurabilità del caso fortuito e, in subordine, sulla risarcibilità nei limiti della responsabilità vettoriale, non essendo stata tra l’altro stata provata dal reclamante la colpa grave addotta a supporto della richiesta di condanna in via integrale, in ragione dell’intero valore delle merci trafugate e, quindi, del relativo indennizzo.
La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha affermato che in materia di trasporto la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, prevista dall’art. 1693 c.c., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito, ricomprendendosi in tale causa esimente la forza maggiore ed il fatto del terzo, i quali operano quali cause esimenti solo quando, secondo il criterio dell’ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell’accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si versi nell’ipotesi di un evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell’impossibilità di opporsi. Ne consegue che l’impossessamento della cosa trasportata a seguito di rapina non può configurarsi come causa liberatoria della responsabilità del vettore quando, appunto, le circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione con violenza o minaccia si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile.
Nel caso in oggetto, la Suprema Corte ha ravvisato la colpa (grave) del trasportatore per il semplice fatto – accertato nel giudizio di merito – di aver lasciato il veicolo fermo in luogo non custodito per dodici ore e di essersi imprudentemente recato a prelevarlo a tarda notte da solo.
Con la sentenza in commento, la Cassazione non ha fatto che ribadire un principio già consolidato nelle sue pronunce, essendosi espressa nello stesso senso anche nelle sentenze n. 9439/2010 e n. 11024/2009. Con tale sentenza, la Cassazione ha confermato il proprio orientamento secondo il quale la rapina non è sufficiente, di per sé sola, ad escludere la responsabilità del vettore per la perdita del carico, quale fattispecie di forza maggiore, dovendo esserne accertata, in concreto, la rilevanza, tenuto conto delle modalità dell’accaduto, delle relative condizioni di tempo e di luogo e della condotta più o meno diligente del vettore.
A cura dell’Avv. Stefano Campogrande (stefano.campogrande@studiozunarelli.com)
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