Si profila l’adozione delle linee guida per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante da parte della Conferenza Stato Regioni. Quale è il quadro regolatorio dopo l’approvazione della proposta da parte della Conferenza delle Regioni?
È stata approvata, nella riunione del 17 ottobre scorso, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, presieduta da Vasco Errani, la proposta di Linee guida che, tuttavia, per la loro effettiva applicabilità dovrà attendere il via libera dalla Conferenza Stato Regioni.
A tale scopo, il documento è stato inviato al Ministro del Lavoro Enrico Giovannini ed al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie locali Graziano Delrio, affinché si possa giungere all’adozione definitiva da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 99/2013.
Il testo unico dell’apprendistato approvato dal D.lgs. 167/2011, all’articolo 4, comma 3, prevede che il contratto si caratterizza per una duplice tipologia di formazione:
- una di tipo professionalizzante e di mestiere che è svolta sotto la responsabilità della azienda;
- un’altra, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.
Quest’ultima, considerata integrativa di quella professionalizzante, è pubblica, e la relativa disciplina è rimessa alle Regioni sentite le parti sociali tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.
La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali deve essere offerta nei limiti delle risorse annualmente disponibili: può essere interna o esterna alla azienda e per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio. Queste le regole del testo unico.
Al fine di delineare una disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica, l’articolo 2, comma 2 della legge 99/2013, prevede che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere in cui possano, in particolare, essere contenute le seguenti disposizioni derogatorie al testo unico dell’apprendistato:
- a) il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
- b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e elle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino”;
- c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale.
Il successivo comma 3 prevede che, qualora l’adozione non fosse avvenuta entro il 30 settembre, dal 1° ottobre le citate disposizioni derogatorie sarebbero entrate in vigore senza ulteriori interventi normativi: circostanza che si è verificata, atteso che l’adozione entro la data fissata non è avvenuta.
In tale quadro normativo si colloca la proposta di Linee guida approvate il 17 ottobre dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, fermo restando che – come evidenziato – per la loro efficacia occorrerà attendere l’adozione definitiva della Conferenza Stato Regioni e la conseguente pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Le citate linee guida disciplinano l’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione.
In particolare, prevedono che l’offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia disciplinata come tale nell’ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, e sia realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendista.
Viene – a tal fine – puntualizzato che si intende per “disponibile” un’offerta formativa pubblica con adeguata copertura finanziaria.
Pertanto, fino a quando la formazione non risulta finanziata pubblicamente, non sorgeranno obblighi per datore di lavoro ed ap-prendista, salvo che, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione saranno stabiliti alla contrattazione collettiva di riferimento.
Le linee guida prevedono – poi – che la durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione.
Quanto minore è il titolo dell’apprendista, tanto maggiore sarà la durata della formazione.
Nel dettaglio, sono previste nel triennio:
- 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
- 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.
Le linee guida individuano – altresì – una selezione delle competenze da acquisire.
Si tratta di:
- Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro.
A tal fine viene precisato può rientrare nei contenuti dell’offerta formativa pubblica anche la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro che può, inoltre, costituire credito formativo permanente, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo dei lavoratori e del datore di lavoro, se realizzata nel rispetto dei contenuti, della durata, dei metodi e di tutte le specifiche indicate dall’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08.
- Organizzazione e qualità aziendale.
- Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo.
- Diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva.
- Competenze di base e trasversali.
- Competenza digitale.
- Competenze sociali e civiche.
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
- Elementi di base della professione/mestiere.
La formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati e si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato, prevedendosi modalità di verifica degli apprendimenti.
Vengono, altresì, previste le regole che devono essere osservate dai datori di lavoro che intendono svolgere la formazione interna, senza avvalersi – dunque – dell’offerta formativa pubblica.
Per erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali occorre disporre:
- di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- di risorse umane con adeguate capacità e competenze.
Per quanto concerne gli altri aspetti, vengono ripresi pedissequamente i punti contenuti all’articolo 2, comma 2, della legge 99/2013 sia in ordine al Piano formativo individuale, che alla Registrazione della formazione ed anche sulla disciplina da applicare per le Aziende multi localizzate.
Conseguentemente, considerato che già dal 1° ottobre tali punti sono operativi, allorquando l’adozione delle linee guida diventerà definitiva, non si presenteranno variazioni rispetto alla disciplina già in vigore.
(A cura del Dipartimento di Diritto del Lavoro – Avv. Alessandra Giordano – 0668210067)