Lo Studio ha assistito di recente alla positiva conclusione di una articolata vicenda giudiziaria, seguita su più fronti, nell’interesse di un Cliente che opera nel settore della logistica e dei trasporti. In particolare, la vicenda traeva origine da un incarico di trasporto e di stoccaggio che tale operatore aveva ricevuto, nel 2003, da un proprio cliente ed avente ad oggetto un partita di merce, successivamente rivelatasi inquinante e quindi sottoposta a sequestro giudiziario nell’ambito di un più ampio procedimento penale disposto dalla Procura di Genova per l’accertamento di reati ambientali.
Dal momento in cui le merci sono rimaste bloccate nel magazzino del Cliente – nominato custode giudiziario ai sensi dell’art. 259 c.p.p. – si è innescata una complessa problematica che si è sviluppata, nel corso degli anni, su fronti autonomi e paralleli: a parte la vicenda penale relativa ai reati di imputazione per trasporto di rifiuto pericoloso senza formulario (conclusasi pressoché subito con decreto di archiviazione), si è avvertita, infatti, l’esigenza di tutelare gli interessi economici del Cliente a seguito degli oneri di conservazione delle merci sequestrate. A seguito delle operazioni di reinsacco e di trasporto del prodotto in un apposito sito di smaltimento – intervenute a carico delle competenti Autorità, nel 2012 – è stata formalizzata istanza per ottenere la corresponsione dell’indennità di custodia. Il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, contempla, infatti, tale possibilità dal momento che il custode, nell’espletamento del mandato di conservazione e amministrazione dei beni sottoposti a sequestro, è un ausiliario di giustizia, le cui spese ed cui il compenso rientrano fra quelle concernenti gli atti necessari del processo, in quanto l’attività del custode è svolta nell’interesse superiore della giustizia.
Con provvedimento dello scorsoluglio la Procura di Genova, in accoglimento di tale richiesta, ha disposto il pagamento di € 20.000,00 per l’intero periodo di custodia. A fondamento di tale provvedimento, il magistrato adito ha confermato, in primis, che il compenso andava liquidato unicamente alla società istante, poiché le persone fisiche cui era stata affidata la custodia delle merci avevano accettato detto incarico in veste di “magazzinieri” della depositaria; una volta affrontato il profilo della legittimazione attiva, il Magistrato ha poi argomentato in merito alla opportunità di un riconoscimento di compenso, tenendo conto, ai fini della quantificazione, delle ingenti esborsi sostenuti già dall’erario per le operazioni di smaltimento dei rifiuti. Sul fronte civile, invece, la questione ha riguardato un contenzioso insorto tra la Cliente e il committente del trasporto per il mancato pagamento dei canoni di locazione del magazzino. Benché per i primi anni di stoccaggio, il committente avesse provveduto, nell’ambito di un accordo contrattuale ad hoc, a pagare regolarmente il corrispettivo originariamente pattuito, lo stesso si era reso successivamente moroso, risultando debitore, al 2012, verso la Cliente, in ragione di oltre €80.000,00. Con ordinanza del 7.3.2013, il Tribunale di Bologna, adito per la risoluzione della lite, aveva riconosciuto la liceità dell’accordo contrattuale intervenuto tra le parti, individuando nel sequestro penale proprio la causa che ne aveva generato la stipula. In particolare il Giudice, esaminata la scrittura privata oggetto di contestazione, ha avuto modo di rilevare che con essa le parti avevano inteso proprio disciplinare le dinamiche del loro rapporto e la posizione di custode giudiziario della merce stoccata assunta dalla depositaria. In tale iter argomentativo, il Giudice ha tenuto in debita considerazione la circostanza che la Cliente si fosse impegnata a versare alla committente la somma che eventualmente le sarebbe stata liquidata dall’Autorità Giudiziaria penale a titolo di compenso per la custodia, “all’evidente fine di evitare una ingiusta locupletazione per il servizio di stoccaggio (che altrimenti le verrebbe pagato due volte)”. All’esito di tale provvedimento, le Parti hanno così raggiunto un accordo transattivo, con il quale, la Cliente ha recuperato l’intero credito maturato per lo stoccaggio della merce a far data dal 2003.
A cura dell’Avv. Stefano Campogrande (stefano.campogrande@studiozunarelli.com)