L’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha previsto un incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale.
La Circolare Inps 17 settembre 2013, n. 131 ha indicato le modalità operative per ottenere il suddetto incentivo economico, pari ad un terzo della retribuzione, nella misura massima di 650 euro.
L’ambito soggettivo.
Per “giovani fino a 29 anni di età” devono intendersi le persone che, al momento dell’assunzione, abbiano compiuto i 18 anni e non abbiano ancora compiuto i 30 anni.Quanto all’inciso “privo di impiego regolarmente retribuito”, occorre fare riferimento, secondo la Circolare citata, al DMLPS 20 marzo 2013.
Sono, pertanto, ammessi a godere dell’incentivo non soltanto coloro che non hanno un impiego da un semestre, ma anche chi negli ultimi sei mesi non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero chi negli ultimi sei mesi ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.
Rapporti incentivati.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato anche parziale. Risultano inclusi nell’ambito degli incentivi i rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ex L. 142/2001, le assunzioni degli apprendisti e di personale a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia esso a tempo indeterminato e determinato.
In quest’ultimo caso, chiarisce la Circolare, “l’incentivo stesso non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore”.
L’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente, ripartito e domestico. È’ possibile accedere all’incentivo anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine. L’Inps precisa che la condizione di “assenza di impiego regolarmente retribuito” deve sussistere ai fini della trasformazione, che può essere anticipata per garantire la spettanza del beneficio.
Misura, durata dell’incentivo e decorrenza delle assunzioni incentivabili.
Per l’intero territorio nazionale, l’incentivo spetta per le assunzioni e le trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013 e non sarà più possibile essere ammessi all’incentivo dopo l’esaurimento delle risorse ed in ogni caso per assunzioni o trasformazioni successive al 30 giugno 2015.
L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile a fini previdenziali ed il valore complessivo non può in ogni caso superare i 650 euro.
Per le assunzioni a tempo indeterminato spetta per 18 mesi, in caso di trasformazioni spetta per 12 mesi.L’Inps avverte, tuttavia, che “in considerazione della circostanza che per il rapporto di apprendistato l’ordinamento già prevede una disciplina di favore […] l’incentivo previsto […] non può mensilmente superare l’importo della contribuzione dovuto dal datore di lavoro per il medesimo apprendista”.
Condizioni di spettanza dell’incentivo.
Appaiono numerose le condizioni di spettanza dell’incentivo richiamate nella Circolare Inps, quali l’adempimento degli obblighi contributivi ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Condiziona il rilascio dell’incentivo l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro. Si tratta di un obbligo introdotto dall’art. 9 del decreto MLPS del 24 ottobre 2007, emanato in attuazione dei commi 1175 e 1176 dell’art. 1, legge 296/2006.
Ai sensi delle disposizioni richiamate “i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte del datore di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva” e ai fini del rilascio di quest’ultimo “l’interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A (del citato D.M.) ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito”.
In caso di somministrazione la condizione di regolarità contributiva concerne l’agenzia, perché datore formale, mentre la condizione di osservanza delle norme a tutela della condizione di lavoro incombe anche sull’utilizzatore.In ogni caso è necessario che l’incentivo determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa e che tale incremento sia mantenuto per tutta la durata dell’incentivo.
ogni caso, il datore di lavoro che sia qualificato come “impresa in difficoltà” ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008.
Adempimenti del datore di lavoro.
La domanda di ammissione all’incentivo deve essere inoltrata attraverso il modulo on-line “76-2013” che l’Inps metterà a disposizione all’interno dell’applicazione “DiRescCODichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, su sito internet http://www.inps.it/. Entro tre giorni dall’invio dell’istanza l’Inps comunica la disponibilità della risorsa, su base regionale, e l’ammissione all’incentivo per 12 o 18 mesi a seconda dei casi.
Nel termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione di disponibilità dell’Inps, il datore di lavoro deve stipulare il contratto di assunzione o di trasformazione e, nel termine egualmente perentorio di quattordici giorni, dalla comunicazione stessa ha l’onere di confermare l’avvenuta stipulazione, costituendo, tale istanza, domanda definitiva di ammissione al beneficio.
(Avv. Antonio Salamone – 051 2750020)