Lo Studio è stato incaricato di assistere il dipendente di una società che si occupa di bunkeraggio di navi, per un incidente verificatosi nel corso di operazioni di approvvigionamento di olio combustibile da un’autocisterna ad una bettolina, a causa del quale si era verificato uno sversamento di combustibile nello specchio acqueo prospiciente. Il reato è punito dall’art. 137, co. 13, d.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) con la pena dell’arresto da due mesi a due anni.
Con la sentenza resa all’udienza dello scorso 1 luglio, il Tribunale di Trieste ha assolto l’imputato dal reato previsto e punito dalla citata disposizione. Ed infatti all’esito dell’escussione dei testimoni, la Procura non ha provato che lo sversamento di olio combustibile presso la banchina, durante le operazioni di travaso fra l’autocisterna e la bettolina, fosse conseguenza della condotta negligente dell’imputato.
Tutti i testimoni sentiti nel corso del dibattimento hanno confermato la circostanza che lo sversamento è stato immediatamente e completamente bonificato e che sulla banchina operativa vi fossero più persone durante le operazioni di travaso. Nessuno è stato in grado tuttavia di ricordare quale dei soggetti coinvolti avesse omesso di chiudere la valvola di scarico dalla quale è avvenuta la fuoriuscita dell’olio combustibile. Peraltro la fattispecie concreta contestata non avrebbe potuto, in ogni caso, ritenersi sussumibile nella condotta tipica punita dalla norma citata. Nel caso di specie infatti l’olio combustibile era fuoriuscito da un tubo durante le operazioni di travaso in area operativa a ciò deputata, mentre la norma punisce lo scarico in mare da parte di navi. Ed ancora la condotta risultava l’inoffensiva atteso che lo sversamento aveva interessato una piccolissima parte dello specchio acqueo e che l’imputato si era immediatamente adoperato per bonificare l’aria. Del resto la ratio della norma incriminatrice è quella di punire le condotte che mettono in pericolo l’integrità ambientale; la messa in pericolo del bene protetto, nel caso concreto, non si è tuttavia verificata alla luce dell’esiguità dello sversamento e dell’immediata bonifica dello stesso.
Nel caso in esame sarebbero comunque state applicabili oltre alle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p., altresì la circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6 c.p. e nonché quella speciale ad effetto speciale prevista dall’art. 140 del Codice dell’ambiente per essersi l’imputato adoperato per eliminare le conseguenze dannose del reato.
(A cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Federica Fantuzzi – 040 7600281)