Dopo aver analizzato nei numeri precedenti due casi di responsabilità del professionista, penale e civile, chiudiamo ora questa rassegna descrivendo un caso in cui la responsabilità del professionista è stata invece esclusa. Il nostro Studio ha fatto parte del collegio difensivo che ha patrocinato la controversia avente ad oggetto la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di un professionista, dottore commercialista, definita dalla corte d’Appello di Trieste con sentenza n. 133/2013 mediante conferma di quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Trieste n. 630/2011.
La vicenda trae origine da alcune operazioni di fusione societaria, finalizzate all’isolamento e alla successiva cessione di cespiti patrimoniali, all’interno dello stesso patrimonio sociale. Tra tali operazioni rientrava anche la costituzione di una società in un altro paese, in cui vige un regime fiscale più favorevole. Ciò ha comportato l’inizio di un’indagine da parte della Procura della Repubblica per elusione, cui è seguito il rinvio a giudizio dell’indagato, che è stato poi assolto al termine del processo penale. Nelle more del giudizio penale, l’imputato (attore nel processo civile) è addivenuto ad una composizione transattiva con il fisco, versando all’erario una somma, per la quale ha chiesto, nel successivo processo civile, di essere tenuto indenne da parte del nostro assistito.
Ed infatti, l’attore riteneva il commercialista responsabile di essere venuto meno ai doveri di informazione nei confronti del cliente.
In sede civile, l’attore ha altresì chiesto il pagamento dei danni morali e d’immagine asseritamente subiti in ragione del processo penale, nonché il pagamento delle relative spese processuali.
La sentenza di primo grado aveva rilevato come l’assenza di un vincolo contrattuale tra attore e convenuto, che non era stato incaricato di seguire le citate operazioni per conto dell’attore, ma della sua controparte sostanziale (il commercialista era, infatti, il consulente di quest’ultima, mentre l’attore era stato seguito dal proprio, diverso, commercialista di fiducia), comportasse che il commercialista convenuto in giudizio – ossia, per chiarezza, quello della controparte – non fosse tenuto a fornire all’attore un parere in merito alle stesse. Il Tribunale ha però precisato che, laddove il professionista avesse autonomamente deciso di rendere alla controparte un parere in merito alle operazioni poste in essere, allora avrebbe dovuto agire con l’attenzione e la diligenza, imposte dalla sua competenza professionale. Il Giudice di prime cure, tuttavia, ha escluso la responsabilità del professionista copatrocinato dallo Studio, in quanto l’operazione che aveva portato all’apertura delle indagini non era stata dallo stesso suggerita.
Il Giudice adìto inoltre ha ritenuto che la pretesa attorea di essere tenuto indenne per le somme versate al fisco non fosse fondata, in quanto in sede penale si era esclusa l’esistenza di un’elusione illecita e la transazione con il fisco era stata frutto di una errata valutazione dello stesso attore. Non era infine possibile imputare al professionista che aveva consigliato delle operazioni fiscali legittime le sofferenze morali ed i costi per la difesa penale causate dalle iniziative fiscali giudiziarie rivelatesi poi infondate.
La Corte d’Appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado, rigettando il gravame proposto dall’attore soccombente in primo grado, sottolineando come le operazioni proposte dal professionista copatrocinato dallo Studio non presentavano i requisiti per l’integrazione dell’illecito di elusione previsto dall’art. 37 bis del d.p.r. n. 600 del 1973. L’operazione finalizzata alla costituzione della società straniera, invece, essendo priva di un apprezzabile interesse e finalizzata soltanto ad un risparmio d’imposta, non poteva ritenersi propriamente lecita. La Corte di Appello ha però sottolineato come tale operazione fosse stata decisa autonomamente dall’appellante. Per tali motivi il Giudice del gravame ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando le domande sviluppate dall’appellante nei confronti del professionista.
(A cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Alberto Pasino – 040 7600281)
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