Con sentenza del 10 maggio scorso, il Tribunale di Trieste ha accertato la responsabilità penale degli imputati per il reato previsto e punito dall’art. 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) per avere occupato alle proprie dipendenze, nelle operazioni di smontaggio di alcuni pannelli, cinque cittadini bosniaci sprovvisti del necessario permesso di soggiorno.
In particolare, la fattispecie contestata punisce il datore di lavoro con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000 per ogni lavoratore impiegato.
Il comma 12 bis, poi, prevede l’aumento delle ricordate pene da un terzo alla metà, nel caso in cui i lavoratori occupati siano, come nella fattispecie concreta, in numero superiore a tre, ovvero anche nell’ipotesi in cui i lavoratori siano minori in età non lavorativa o sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento.
Il Giudice monocratico ha infatti ritenuto che i cinque operai extracomunitari dovessero considerarsi dipendenti degli imputati, rispettivamente legale rappresentante e socio della società venditrice dei predetti pannelli.
Gli operai invero erano stati incaricati dalla società bosniaca acquirente dei beni di occuparsi dello smontaggio e del trasporto: l’impresa acquirente si era effettivamente assunta altresì l’onere di provvedere in autonomia allo smontaggio e al ritiro delle merci presso il magazzino italiano in cui queste erano custodite.
Il Tribunale di Trieste tuttavia – sebbene dagli atti del fascicolo del Pubblico Ministero emergesse la circostanza che gli operai cittadini extracomunitari fossero stati inviati in Italia dalla società acquirente, che si era anche assunta l’obbligo di provvedere al loro pagamento – ha ritenuto preponderante il fatto che gli imputati fossero presenti durante le operazioni di smontaggio e impartissero loro direttive.
Inoltre, nella fattispecie concreta, era altresì emerso che gli imputati, in forza degli accordi commerciali con la società acquirente, avevano provveduto al pagamento dell’alloggio degli extracomunitari, elemento che ha avvalorato la tesi della pubblica accusa.
(A cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Federica Fantuzzi -040 7600281)
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