Ammissibilità di piano di concordato preventivo anche senza transazione fiscale e con soddisfacimento dei chirografari nella misura dello 0,86%
Lo Studio ha assistito una Società nella presentazione, avanti al Tribunale di Venezia – Sezione Fallimentare, del ricorso per concordato preventivo e del piano di concordato ai sensi degli artt. 160 e 161 Legge Fallimentare. Lo Studio, verificata la situazione contabile della Società, a fronte di una massa passiva di circa 6 milioni di Euro, ha curato la redazione del ricorso introduttivo e del piano di concordato, ipotizzando di ricavare dalla cessione dell’intero attivo aziendale le risorse finanziarie necessarie per consentire il soddisfacimento, seppure parziale, delle rispettive ragioni di credito.
Nel caso curato dalla Studio, la paralisi aziendale che ha reso necessario l’avvio della procedura concorsuale è imputabile, in via principale, alle violazioni contestate dall’Agenzia delle Dogane di Venezia in materia di Imposta sul Valore Aggiunto relativamente ad operazioni in esportazione effettuate negli anni d’imposta 2007, 2008, 2009 e 2010: con riferimento a tutte e quattro le annualità sono stati notificati, alla Società, avvisi di accertamento – in relazione a cui pendono i ricorsi avanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale – che hanno reso necessario un accantonamento a fondo rischi per un importo superiore ai 2 milioni di Euro.
La proposta concordataria ai creditori non prevede la transazione fiscale di cui all’art. 182 ter L. fall., ed ipotizza, per altro verso, una falcidia del credito erariale per IVA.
A tal riguardo, nella predisposizione del ricorso e del piano, si è aderito ad un orientamento minoritario della giurisprudenza di merito che ammette la falcidia del credito IVA nel piano concordatario, purché vi sia il rispetto della natura privilegiata generale che caratterizza siffatto credito e sia dunque previsto, nel piano, che ogni elemento patrimoniale “sia destinato al soddisfacimento prioritario dello stesso [ossia del credito IVA]” e, non venga quindi “riconosciuta ai creditori chirografari alcuna percentuale di soddisfacimento ove non sia prevista l’erogazione di finanza nuova” (T. Como 29.1.2013).
Alla luce della situazione patrimoniale della Società e del principio sopra richiamato, è stata formulata una proposta concordataria in cui è previsto che dalla cessione di tutti i beni aziendali i creditori vengano soddisfatti nei seguenti termini: integralmente soddisfacimento dei creditori ipotecari, senza diritto di voto; soddisfacimento integrale di tutti i creditori muniti di privilegio generale fino al grado 18° (ossia, nel caso di specie, lavoratori dipendenti, professionisti, imprese artigiane, aziende agricole e cooperative agricole, Erario a titolo Irpef, Ires, Irap, ed imposta sostitutiva TFR), tutti senza diritto di voto; soddisfacimento del credito dell’Erario per IVA (assistito da privilegio di grado 19°) in una percentuale del 32,30% (con collocamento in chirografo della parte non soddisfatta per incapienza), con diritto di voto; nessun soddisfacimento del credito dell’Ente locale per Imu (assistito da privilegio di grado 20°), collocato per l’intero in chirografo, con diritto di voto; soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati ricollocati – a fronte di nuova finanza disponibile a favore della procedura soltanto in caso di omologa – nella misura dello 0.86%, con diritto di voto.
La proposta concordataria ha superato il vaglio di ammissibilità da parte del Tribunale di Venezia, che con decreto del 9 maggio 2013 ha dichiarato aperta la procedura per concordato preventivo, pur a fronte di un limitatissimo soddisfacimento per i creditori ipotecari e della ipotizzata falcidia dell’Iva.
(A cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Francesca Greblo – 040 7600281)