Con sentenza n. 7819 del 5 dicembre 2012-28 marzo 2013 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro si è espressa con riguardo alla illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato, per una vicenda attinente alla pausa caffè e prassi aziendale, nei confronti di un lavoratore dalla datrice di lavoro, con le conseguenze di cui all’art. 18 St. Lav.
Il Tribunale di Catania Sezione Lavoro, innanzi al quale il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, ne accoglieva la domanda. La Corte di appello di Catania confermava la decisione.
La Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza di secondo grado. Il giudizio veniva riassunto dal datore di lavoro dinanzi alla Corte di appello di Caltanissetta, la quale dichiarava la legittimità del licenziamento e condannava l’originario ricorrente alla restituzione in favore della società datrice della somma corrispondente alle retribuzioni globali di fatto spettanti dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegra.
Con la sentenza in commento la Suprema Corte, adìta dal lavoratore al fine di ottenere la cassazione della decisione di II grado a seguito di rinvio, ha rigettato il ricorso principale.
Il caso: un cassiere di banca, affidatario di somme anche rilevanti, si era allontanamento dal posto di lavoro per la “pausa caffè”, senza chiudere la cassa ed anzi, lasciando in sospeso un’operazione del valore di cinquecentomila lire, con conseguente mancata tempestiva registrazione dei dati contabili per l’intera giornata e un fermo di dieci minuti per tutte le operazioni della mattina successiva. Il lavoratore aveva addotto, a sua giustificazione, l’esistenza di una prassi aziendale – alla quale sosteneva di essersi attenuto nell’allontanarsi dalla postazione di lavoro – consistente nel “consueto” rimedio della sostituzione di un altro funzionario della banca, “sulla base di una regola non scritta ma dettata dal buon senso“.
Il Giudice di nomofilachìa ha affermato che la giusta causa di licenziamento di un cassiere di banca, affidatario di somme anche rilevanti, dev’essere apprezzata con riguardo non soltanto all’interesse patrimoniale della datrice di lavoro ma anche, sia pure indirettamente, alla potenziale lesione dell’interesse pubblico alla sana e prudente gestione del credito (cfr. D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 5, comma l, e art. 14, comma 2, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Né il rigoroso rispetto delle regole di maneggio del denaro poteva essere sostituito da non meglio specificate regole di buon senso, inidonee ad assicurare la conservazione e custodia del denaro della banca e dei clienti. Da ciò consegue, altresì, l’accertamento dell’elemento soggettivo dell’illecito, atteso che l’attenersi (del lavoratore) consapevolmente a regole di cosiddetto “buon senso”, piuttosto che a quelle impartite dall’imprenditore dimostra che il prestatore di lavoro ha scientemente accettato i conseguenti rischi economici a carico della impresa, con conseguente qualificazione della colpa come cosciente.
In aggiunta a ciò, la Suprema Corte ha ritenuto di valutare, nell’ambito della globale condotta del lavoratore disciplinarmente rilevante, i precedenti disciplinari a carico del dipendente. I suddetti comportamenti dovevano essere qualificati in termini di negazione del potere organizzativo e disciplinare della datrice di lavoro, sia pure manifestata per fatti concludenti invece che in forma espressa.
Alla luce di tali indicazioni, alle quali il giudice del rinvio era vincolato al fine della verifica della sussistenza della giusta causa e, quindi, del giudizio di proporzionalità, priva di rilievo è risultata – pertanto – la deduzione del ricorrente in ordine alla esistenza ed alla efficacia scriminante della “prassi aziendale” invocata.
A cura dell’Ufficio di Roma, Dipartimento del Lavoro – Avv. Alessandra Giordano (0668210067)