Dopo aver analizzato, nello scorso numero, un caso di responsabilità penale del difensore, analizzeremo in questa sede un altro pronunciamento, attinente alla responsabilità civile del professionista, reso dal Tribunale di Trieste, Sezione Civile (sentenza n. 140/2013) che ha sancito la responsabilità professionale del commercialista nei confronti del cliente.
L’attore, copatrocinato dal nostro studio, ha citato in giudizio il suo commercialista, al fine di farne valere la responsabilità professionale (nonché quella extracontrattuale), in merito ad una non tempestiva presentazione della domanda di cancellazione dalla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, ad una omessa contabilizzazione degli oneri contributivi e per l’inosservanza del dovere di informazione. La fattispecie traeva origine dalla richiesta rivolta dal nostro cliente allo studio di commercialisti, che già curava per suo conto la dichiarazione dei redditi, di presentare all’INPS apposita domanda di cancellazione dalla Gestione Separata entro il 31 marzo 2001. A seguito di questa richiesta, lo studio di commercialisti aveva smesso di contabilizzare gli oneri contributivi dovuti dall’attore alla Gestione Separata INPS e di indicare tali oneri nelle dichiarazioni dei redditi e nella modulistica fiscale, con conseguente mancato pagamento dei contributi dovuti alla Gestione. La domanda di cancellazione, tuttavia, era stata presentata solo l’11 luglio 2001, ossia ben dopo lo scadere del termine. Nonostante le ripetute rassicurazioni da parte del convenuto sulla circostanza che la domanda di cancellazione fosse stata efficacemente presentata, anche se tardivamente, con effetto retroattivo e di regolarizzazione, con lettera del 22 dicembre 2009 l’INPS richiedeva all’attore il pagamento degli oneri contributivi, sanzioni e interessi, relativamente all’omesso versamento dell’imponibile 2006.
Per questa ragione l’attore chiedeva di essere tenuto indenne da qualsiasi eventuale richiesta dell’INPS in relazione agli anni 2007 e 2008 e la corresponsione di quanto già chiesto dall’Istituto. Il Tribunale ha rilevato come sia innegabile che tra l’attore e lo studio di commercialisti è intercorso un rapporto di mandato professionale continuativo, avente ad oggetto quanto meno la dichiarazione dei redditi, desumibile, oltre che dalle dichiarazioni del convenuto stesso, anche dal tipo di fatturazione emessa. La responsabilità del professionista è normalmente regolata dall’art. 1176, comma 2 cc. Tale disposizione obbliga il prestatore di opera intellettuale ad usare nell’adempimento delle obbligazioni professionali la diligenza tipica del debitore qualificato, da valutarsi in base alla natura dell’attività esercitata e facendo riferimento alle regole acquisite per comune consenso e consolidata esperienza.
Il Tribunale ha osservato come, nel caso in oggetto, “le parti convenute si erano assunte ogni obbligo conseguente e connesso alle attività tipiche di predisposizione delle dichiarazioni fiscali, che non poteva non riguardare ogni doverosa ed opportuna informazione del cliente e le verifiche ed i controlli del caso circa i singoli aspetti correlati”.
Alla luce di tali premesse è stata ritenuta sussistente la responsabilità del convenuto, per negligente adempimento degli obblighi assunti, in quanto il commercialista avrebbe dovuto avere piena contezza e informare e consigliare il cliente sulla necessità di procedere in ogni caso alla dichiarazione e liquidazione dei contributi o quanto meno sui rischi a cui si sarebbe esposto in caso negativo. Da qui la condanna del commercialista a titolo di responsabilità professionale.
A cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Alberto Pasino (040-7600281)