La Studio Zunarelli e Associati di Milano ha positivamente assistito una società di autotrasporto in un procedimento d’urgenza instaurato ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e 671 c.p.c. da parte di un istituto finanziario in relazione alla richiesta di riconsegna di un capannone industriale oggetto di contratto di leasing.

A fronte della morosità accertata dell’utilizzatore, l’Istituto ha richiesto al Tribunale di Milano in via d’urgenza l’ordine di rilascio dell’immobile ovvero, in subordine, il sequestro giudiziario dello stabile e l’affidamento ad un proprio incaricato della sua custodia.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 6 dicembre 2012, ha rigettato il ricorso avversario, nel solco di un orientamento ormai consolidato del foro ambrosiano, rilevando come nel caso di specie difettasse il requisito del periculum in mora. In particolare il Giudice ha ritenuto che il fondato motivo di temere che durante il tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, deve ritenersi requisito indispensabile, e non può essere assorbito dalla presenza dell’altro requisito ovvero del fumus boni juris.

Quanto alla restituzione del bene, anche valutando la irreparabilità con riferimento non solo al diritto in sé, ma alla funzione che esso è destinato ad assolvere nella prospettiva del suo titolare, è stato escluso che la generica aspirazione alla possibilità di riutilizzare il bene nell’ambito della propria attività di impresa, in assenza di ulteriori e documentati specifici elementi, possa costituire quel quid pluris, autonomamente tutelabile, rispetto al pregiudizio patrimoniale che deriva all’Istituto dalla occupazione, divenuta, nella prospettazione della parte, senza titolo, dell’immobile, senz’altro suscettibile di integrale ristoro per equivalente.

Circa l’insussistenza dei requisiti per la concessione del provvedimento di cui all’art. 671 c.p.c. il Giudice ha rilevato come secondo i principi consolidati della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 854/ 1982), il periculum in mora è integrato dalla opportunità di provvedere alla custodia o gestione temporanea del bene, essendo sufficiente, a tal fine, che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso.

Tali condizioni, tuttavia, non veniva rinvenute dal Giudicante, sulla base anche delle difese rassegnate dalla resistente.

A cura dell’Ufficio di Milano – Avv. Michele Borlasca (02 39680538)

 

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CategoryDiritto civile

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