Con sentenza n. 22/2013 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha stabilito che l’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nella relata di notifica dell’atto di citazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un’irregolare costituzione del contraddittorio od abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l’atto era stato notificato, mentre l’irregolarità formale o l’incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti e la consegna dello atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l’apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall’effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria.
La fattispecie traeva origine da una istanza, presentata nel 2009 ad una Capitaneria di Porto, volta ad ottenere la concessione demaniale per la costruzione e gestione di un approdo turistico nell’ambito di un porto siciliano.
Avviato il procedimento previsto dalla legge regionale n. 4 del 2003 (che recepisce il D.P.R. N.509 del 1997) la stessa Capitaneria riceveva domanda concorrente da parte di società assistita dalla nostra Sede di Bologna.
Il comune in cui si sarebbe dovuto realizzare l’approdo indiceva quindi la conferenza di servizi la quale, con verbale, ha escluso il progetto della nostra assistita dal seguito della procedura.
Quest’ultima impugnava detto verbale avanti al T.A.R. Palermo, il quale ha dichiarato inammissibile il ricorso sostenendo, fra l’altro, che la notifica fosse nulla in quanto la relata era viziata dall’erronea indicazione della ragione sociale della impresa controinteressata.
In appello, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha riformato la sentenza di primo grado basandosi sugli approdi ermeneutici cui è pervenuta la Suprema Corte di Cassazione (sent. 7514/ 2007). Infatti ha argomentato che, data per pacifica l’interpretazione del dettato normativo dell’art. 44 c.p.a. che consente al giudice amministrativo di ordinare il rinnovo della notificazione solo se la nullità di essa dipende da errore scusabile del notificante – a differenza di quanto avviene nel giudizio civile ove, ex art.160 c.p.c., nel caso in cui l’errore del notificante causi incertezza assoluta sulla persona cui essa è fatta il giudice è tenuto a disporre il rinnovo della notificazione – nella fattispecie concreta l’erronea indicazione della ragione sociale della società controinteressata, dati i giusti riferimenti nel contesto del ricorso e la consegna da parte dell’ufficiale giudiziario al preciso indirizzo ove è allocata la sede legale di tale ditta, non provocava la nullità della notificazione bensì la irregolarità dovuta ad un mero errore materiale, errore che comunque rendeva idonea la notificazione a raggiungere i fini ai quali tende
(A cura dell’Ufficio di Bologna – Avv. Graziano Marangi – 0512750020)