Mentre stiamo mandando in stampa questo notiziario ci è giunta notizia dell’ordinanza con cui il Tribunale di Lucca – rilevato che il sistema delineato dall’art. 83 bis, D.L. 112/ 2008, nella parte in cui fisserebbe una tariffa minima, non si pone in contrasto con la normativa comunitaria in tema di libertà di stabilimento e prestazione di servizi, di concorrenza e di trasporti – ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 bis, commi 1, 2, 6, 7 e 8 D.L. 112/2008. Ve ne diamo succintamente notizia, riservandoci un ragionato commento nel notiziario del mese venturo.
Con l’ordinanza in esame il Giudice remittente ha reputato non manifestamente infondata la questione di legittimità di tali disposizioni per contrasto con gli artt. 41 e 3 Cost.
Per spiegare le ragioni del contrasto ravvisato con l’art. 41 Cost., il Tribunale di Lucca muove dal presupposto che la normativa citata avrebbe introdotto un sistema tariffario. A parere del remittente si sarebbe in tal guisa introdotta una significativa barriera all’accesso alla attività economica di autotrasportatore per conto terzi, senza che ciò possa trovare giustificazione nella garanzia della sicurezza stradale, da assicurarsi – a giudizio del remittente – non già mediante l’introduzione di un sistema tariffario, quanto piuttosto dalle disposizioni legislative presenti nel c.d.s. e nella normativa sulla sicurezza del lavoro. Per altro verso il bilanciamento degli interessi (libertà d’iniziativa economica e tutela della sicurezza) perseguito dalla norma violerebbe, secondo il Tribunale, il principio di ragionevolezza: secondo il remittente, a fronte di un sacrificio certo della libertà d’iniziativa economica, non vi sarebbe alcuna certezza che il sistema delineato dalla norma garantisca la sicurezza stradale, da assicurarsi ad opera degli appositi apparati dello Stato.
Il contrasto con l’art. 3 Cost. e la correlata lesione del principio di uguaglianza sarebbero invece ravvisate in ragione della discriminazione a rovescio derivante dalla applicazione del diritto comunitario, discriminazione che si genererebbe a carico degli autotrasportatori stabiliti in Italia, tenuti a rispettare un prezzo minimo che invece non troverebbe applicazione ai trasporti di cabotaggio effettuati dai vettori comunitari, non soggetti, a giudizio del remittente, ai vincoli tariffari stabiliti dall’art. 83 bis, con significativa alterazione, secondo il remittente, della concorrenza.