Il Tribunale di Milano, sez. Lavoro, con sentenza n. 199/2012 ha definito una vertenza avente ad oggetto la determinazione del TFR nell’ambito del lavoro nautico ed, in particolare, afferente al lavoro straordinario.
Il ricorrente conveniva in giudizio la nostra Cliente (assistita dal nostro Dipartimento Diritto del Lavoro), sostenendo di aver lavorato, per oltre trenta anni, imbarcato a bordo di mezzi navali armati dalla Società e lamentando la mancata computazione nel TFR, del lavoro straordinario prestato “non occasionalmente” nel corso di tutta la sua “vicenda lavorativa”, che assumeva essersi svolta ininterrottamente alle dipendenze della società convenuta. Chiedeva, quindi, la condanna della parte convenuta al pagamento delle somme a titolo di saldo del TFR, oltre ad altre somme accantonate nel fondo pensione. La convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, sostenendone l’infondatezza in fatto e in diritto.
Il Giudice Unico del Lavoro di Milano ha rigettato la domanda giudiziale, con condanna alle spese di lite del ricorrente.
Preliminarmente, è stata accolta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, poiché la società convenuta ha dimostrato che il marittimo ha stipulato con essa contratti di arruolamento – atti di diritto pubblico, ex art. 328 c.n., facenti prova fino a querela di falso – solo in relazione ad alcuni periodi, mentre nel residuo arco temporale dedotto in giudizio, sono stati stipulati contratti di arruolamento con altri armatori, a mezzo del raccomandatario marittimo, pur parte del gruppo d’impresa, ma soggetti giuridici autonomi. Il Giudice ha, inoltre, accolto l’eccezione di prescrizione biennale dei crediti retributivi vantati, in applicazione dell’art. 373 c.n. (come confermato dalla C. Cost. sent. n. 354/2006). Nel merito, il Giudice milanese ha ritenuto infondate le pretese economiche vantate dal ricorrente, avuto riguardo alla specialità della disciplina in materia di TFR nel rapporto di lavoro nautico (specialità che trova il suo fondamento nello art. 1 c.n., oltre in numerosi altri impianti normativi). Invero, l’art. 4 della L. n. 297/1982 diversifica la disciplina del TFR nel rapporto di lavoro nautico e stabilisce che è la contrattazione collettiva a definire la retribuzione parametro, nonché le voci retributive che concorrono a formarla, secondo un sistema di “delega in bianco” della legga alla contrattazione collettiva (che assume, così, un valore esclusivo) e non già di deroga della legga alla contrattazione (ex art. 2120 c.c.). Pertanto, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di un marittimo, la retribuzione parametro è determinata totalmente dalla contrattazione collettiva. Nel caso di specie, il computo del rateo del TFR da accantonare era stato, dunque, operato correttamente solo sugli istituti indicati dal contraente collettivo come base del computo, con esclusione espressa del lavoro straordinario anche se prestato reiteratamente e continuativamente (cfr. accordo del 25 luglio 1978 parte integrante di tutte le discipline contrattuali collettive applicate dalla convenuta, che espressamente escludeva la voce lavoro straordinario dalla base del calcolo del TFR e degli istituti contrattuali derivati), diversamente da quanto accade nel diritto del lavoro comune.
(A cura dell’Ufficio di Roma – Dipartimento del Lavoro – Avv. Alessandra Giordano – 0668210067)